AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.196
Data decisione, Autorità: 12.09.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00196
Lugano 12 settembre 1996/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 dicembre 1995 presentato da
__________ rappr. __________
contro
la sentenza 23 novembre 1995 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura speciale per azioni derivanti da contratto di lavoro promossa con istanza 15 dicembre 1994 nei confronti di
patr.
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’166.95 oltre accessori, domanda che il primo giudice ha accolto limitatamente a fr. 2’533.55 oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 1994,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
ha lavorato per diversi anni quale autista porta-pane prima presso la panetteria di proprietà di __________ e in seguito presso la __________ che ha ripreso l’attività commerciale di __________. Il rapporto di lavoro si è concluso il 31 marzo 1994 previa disdetta da parte della datrice di lavoro.
Con istanza 15 dicembre 1994 __________ ha convenuto in giudizio la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’166.95, importo corrispondente alla tredicesima mensilità per il 1993 e pro rata temporis per il 1994.
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria, osservando che quanto percepito dal lavoratore oltre al salario era da considerare alla stregua di una gratifica dipendente dall’andamento finanziario della ditta e non della tredicesima la quale, come da contratto collettivo, è riconosciuta solo al personale qualificato. La convenuta ha rilevato inoltre che nel 1993, data la precaria situazione finanziaria della ditta, a tutti i dipendenti, salvo all’istante che non si è presentato per l’incasso, sono stati versati fr. 500.- a titolo di gratifica mentre i dipendenti che vi avevano diritto hanno rinunciato alla tredicesima.
Con il querelato giudizio il primo giudice, previo accertamento dell’assunzione da parte della convenuta del contratto di lavoro che vincolava l’istante al precedente proprietario della panetteria (art. 333 cpv. 1 CO) nonché dell’inapplicabilità all’istante del CCL della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale svizzera entrato in vigore il 1° gennaio 1992 (doc. 1), ha attribuito all’importo rivendicato dall’istante la qualifica di una gratifica ai sensi dell’art. 322d CO. Il primo giudice ha quindi riconosciuto al lavoratore il diritto alla gratifica per il 1993, per un importo pari a una mensilità come tacitamente concordato tra le parti negli anni precedenti. Per contro, egli ha respinto la pretesa di pagamento della gratifica pro rata temporis per il 1994 a motivo della mancata continuazione del rapporto di lavoro sino a fine anno, circostanza alla quale - a dire del primo giudice - era subordinato tale diritto. Osserva comunque come l’istante non abbia provato l’esistenza di un accordo circa il riconoscimento della gratifica anche in caso di risoluzione anticipata del contratto (art. 322d cpv. 2 CO).
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare di aver erroneamente qualificato l’importo da lui ricevuto a fine anno quale gratifica anzichè quale tredicesima mensilità, che egli rivendica in questa sede anche pro rata temporis per il
Al ricorso la controparte non ha fomulato osservazioni.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
La tredicesima mensilità è parte integrante del salario di spettanza del lavoratore ed è dovuta indipendentemente dall’andamento degli affari della ditta, dal rendimento o dal comportamento del dipendente. Può essere pattuita esplicitamente o per atti concludenti, per esempio con il suo ripetuto, incondizionato pagamento (Rehbinder, Grundriss des Arbeitsrechts, ed. 2, p. 48). Essa è dovuta per tutta la durata del rapporto di lavoro, quindi, in caso di cessazione anticipata del medesimo, pro rata temporis (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, n. 11 ad art. 322d CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, n. 7 ad art. 322d CO)
La gratifica propriamente detta è invece una remunerazione speciale e costituisce una prestazione facoltativa del datore di lavoro che si aggiunge al salario. Questa retribuzione dipende, se non nel principio perlomeno nel suo quantum, dal datore di lavoro che è libero di fissarne l’ammontare (JAR 1992 132; 1985 141). Di regola essa è versata in concomitanza con circostanze particolari attinenti sia all’attività della ditta (andamento degli affari) che alla persona del lavoratore (rendimento) (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 1996, n. 2 e 3 ad art. 322 CO; Streiff/von Kaenel, op.cit., n. 3 ad art. 322d CO; Brühwiler, op.cit., n. 2 e 5 ad art. 322d CO). La gratifica, seppur inizialmente versata a discrezione del datore di lavoro, può essere rivendicata dal lavoratore se questi prova la pattuizione di un accordo in tal senso, ossia se prova di aver percepito per diversi anni un determinato importo a questo titolo (Streiff/von Kaenel, op.cit., n. 4 ad art. 322d CO).
Se sorge controversia sul fatto di sapere se si tratti di una gratifica o della tredicesima, il giudice deve interpretare il contratto dal punto di vista del lavoratore (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, n. 7 ad art. 322d CO).
Di regola, comunque, se l’importo supplementare versato al dipendente a fine anno corrisponde a una mensilità e se il versamento non è posto in relazione a un evento particolare, quale l’andamento degli affari o il rendimento del lavoratore, si parla di tredicesima mensilità e non di gratifica (Streiff/von Kaenel, op.cit., n. 9 ad art. 322d CO; JAR 1992 132).
.
Inoltre, non risulta che tali versamenti fossero stati condizionati dal verificarsi di determinate circostanze. Non v’è pertanto nessun motivo, equivocando sui termini, di non riconoscere questa parte del diritto del lavoratore alla sua remunerazione. D’altra parte, valesse in concreto il CCL di categoria, vi sarebbe da chiedersi se quanto previsto all’art. 38 (gratificazioni) non rappresenti in sostanza il diritto alla tredicesima mensilità.
L’importo controverso deve pertanto essere considerato quale parte integrante del salario di spettanza del lavoratore e non quale gratifica come erroneamente concluso dal primo giudice (JAR 1989, 244).
Ne discende che la convenuta, che per sua stessa ammissione è subentrata nel contratto di lavoro che vincolava l’istante al precedente datore di lavoro, è tenuta a versare all’istante la tredicesima mensilità non solo per 1993, ma - in proporzione ai mesi di lavoro svolti - anche per il 1994.
Per i quali motivi
richiamati gli art. 327 segg. e 417 lett. e CPC
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza del segretario assessore della Pretura Mendrisio sud è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
§ Di conseguenza __________ è condannata a
versare all’istante la somma di fr. 2’533.55 oltre interessi del 5% dal 1.1.1994 e fr. 633.40 oltre interessi del 5% dal 1.4.1994.
La convenuta verserà all’istante fr. 300.-- a titolo di ripetibili
II. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. __________ verserà a __________ l’importo di fr. 200.-- a titolo di ripetibili della sede ricorsuale.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster