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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.195
Data decisione, Autorità: 27.02.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00195
Lugano 27 febbraio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 novembre 1995 presentato da
contro
la sentenza 16 novembre 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 27 dicembre 1993 da
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 1’577.30 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
La convenuta sostiene di nulla dovere all’istante, avendo provveduto alla liquidazione delle fatture sospese con il versamento a saldo dell'importo di fr. 1'792.05 effettuato il 6 maggio 1993. Osserva inoltre di non aver mai ricevuto, se non dopo il suo scritto 9 novembre 1993, le fatture litigiose e di non aver mai sottoscritto le relative cartelle di lavoro, alcune delle quali peraltro concernenti un veicolo Range Rover di cui non è neppure proprietaria.
Con il querelato giudizio il pretore, considerando pretestuose le contestazioni sollevate dalla convenuta, ha concluso all’acco-glimento dell’istanza ritenendo fondata la pretesa dell’istante in quanto corroborata dalla documentazione agli atti e dalla deposizione del __________ che ha confermato l’effettiva esecuzione dei lavori oggetto delle fatture litigiose.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento. La ricorrente ripropone le proprie argomentazioni contestando l' attendibilità del __________, ex dipendente dell'istante.
Al ricorso la controparte ha rinunciato a formulare osservazioni non avendolo neppure ritirato benchè correttamente notificatole con invio raccomandato 11 dicembre 1995 (R 758).
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Per costante giurisprudenza, qualora l’attendibilità di un testi-mone possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza, rispettivamente per l’esistenza di un altro motivo che determini un interesse a deporre a favore di una parte, la credibilità delle sue dichiara-zioni può essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale al cospet-to degli elementi di fatto desumibili da altre prove: il giudice può infatti fare astrazione dal contenuto di una testimoninaza solo quando la stessa risulti inveritiera o poco credibile (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 19 ad art. 90).
In concreto non vi è motivo di ritenere che la precedente occu-pazione del teste presso l'istante e il preteso, peraltro non comprovato, rapporto di amicizia venutosi a creare tra le parti possa aver indotto __________ a deporre il falso o comunque a raccontare cose inveritiere.
D'altra parte, questa deposizione testimoniale, che conferma l'effettiva esecuzione sui veicoli dell'istante dei lavori indicati sulle cartelle di lavoro e oggetto delle fatturazioni contestate, costituisce semplicemente un'ulteriore prova a conforto di quelle documentali (fatture e relative cartelle di lavoro), prove tutte che convergono a dimostrare la fondatezza della pretesa dell'istante.
Del tutto pretestuose e ai limiti della temerarietà sono le ulteriori censure ricorsuali, in particolare quella attinente alla diversa marca del veicolo della convenuta, una Jeep Terrano anzichè una Range Rover come erroneamente indicato sulle fatture litigiose, trattandosi indubbiamente di errore addebitabile ad una svista visto che il numero di targa è corretto e appartiene alla convenuta. Altrettanto infondata è l'affermazione della convenuta di aver liquidato le sue pendenze con il pagamento a saldo di fr. 1'792.05, pagamento che come risulta dal PE allegato al doc. 1 si riferisce ad altre fatture dell'istante e non a quelle oggetto del presente procedimento.
L’interpretazione delle risultanze istruttorie fornita dal primo giudice, sia per quanto attiene alla deposizione testimoniale che alle prove documentali, seppur succinta, non è arbitraria.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 30 novembre 1995 __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 150.-
già anticipate dalla ricorrente rimangono a suo carico.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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