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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.192
Data decisione, Autorità: 19.12.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00192
Lugano 19 dicembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6 novembre 1995 presentato da
contro
la sentenza 19 aprile 1995 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile inappellabile promossa con istanza 7 ottobre 1993 nei confronti della
con la quale l’istante chiedeva il pagamento di fr, 246.- oltre accessori, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 7 ottobre 1993 __________ ottenere il pagamento di fr. 226.- oltre accessori a saldo delle pretese di risarcimento danni di sua spettanza in particolare delle spese per il noleggio di un veicolo sostitutivo a dipendenza di un incidente della circolazione stradale cagionato da un conducente assicurato per la RC presso la convenuta;
che la convenuta ha riconosciuto all’istante il diritto ad un veicolo sostitutivo per la durata di 6 giorni mentre contesta il noleggio per il fine settimana;
che con il querelato giudizio - risalente allo scorso 19 aprile - il primo giudice ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 123.-, riconoscendo all’istante il diritto a 7 giorni di noleggio anzichè agli 8 richiesti;
che con atto ricorsuale datato 6 novembre 1995 __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendo che venisse integralmente accolta la sua pretesa risarcitoria;
che giusta l’art. 328 cpv. 1 CPC, trattandosi come in concreto di una procedura ordinaria inappellabile, il ricorso per cassazione si propone entro il termine di 20 giorni dalla notificazione della sentenza;
che nella concreta fattispecie la ricorrente giustifica il ritardo in quanto impossibilitata per gravi motivi famigliari (malattia del marito) ad inoltrarlo in tempo utile;
che il termine di venti giorni per ricorrere in cassazione, che il CPC non prevede venga menzionato nella sentenza, è un termine improrogabile in quanto fissato dalla legge;
che i casi di oggettiva impossibilità ad agire in tempo utile sono espressamente regolati mediante l’istituto della restituzione in intero contro il lasso dei termini;
che secondo l’art. 137 lett. b CPC la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se la parte dimostra di essere stata impedita di agire in tempo utile a causa di un fatto grave che non poteva essere evitato;
che nella concreta fattispecie la ricorrente non ha fatto uso di questo istituto;
che comunque la malattia del marito, ancorchè comprensibile motivo di preoccupazione, non costituisce un impedimento che possa rientrare nella fattispecie dell’art. 137 lett. b CPC (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, art. 137, n. 9);
che pertanto il ricorso è manifestamente tardivo e non merita ulteriore approfondimento;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 6 novembre 1995 __________ è irricevibile.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Cicolo di Lugano
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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