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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.116
Data decisione, Autorità: 20.03.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00116
Lugano 20 marzo 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 17 settembre 1996 presentato da
contro
la sentenza 6 settembre 1996 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 31 luglio 1996 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta
dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 31 luglio 1996 __________ ditta che si occupa tra l’altro della fornitura di derrate alimentari, ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 2’232.70 oltre accessori a saldo delle fatture emesse in data 30 settembre 1994 (fr. 595.70), 15 ottobre 1994 (fr.1’248.60), 31 ottobre 1994 (fr. 194.80) e 15 novembre 1994 (fr. 193.60);
che a valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto le fatture indicate, corredate dei rispettivi bollettini di consegna della merce (doc. A-D) sottoscritti dall’escusso e lo scritto del marzo 1994 con il quale questi riconosce l’esistenza di un debito nei confronti dell’istante (doc. F);
che all'udienza del 5 settembre 1996 il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di essere debitore dell’importo posto in esecuzione;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nell’insieme della documentazione prodotta dall’istante, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente ripropone in questa sede la propria tesi secondo la quale non vi sarebbe agli atti un valido riconoscimento di debito che giustifichi la pretesa avversaria nei suoi confronti, trattandosi di un debito della società che si è occupata della gestione del Ristorante __________ al quale è stata fornita la merce oggetto della fatturazione controversa;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;
che secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;
che nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore ed il credito risultanti dai documenti prodotti (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA; Panchaud/Caprez, op. cit., § 20).
che nell’ambito di quest’accertamento egli gode di un limitato potere di cognizione, nel senso che deve limitarsi ad accertare la presenza di un chiaro e univoco riconoscimento di debito, senza dover effettuare un’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, compito quest’ultimo di spettanza del giudice ordinario (Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione in Rep 1989 p. 330);
che nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dall’istante, letta nel suo insieme, non è possibile concludere per l’esistenza di un valido riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione;
che infatti dalla stessa non risulta la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta a interpretazione del convenuto di riconoscersi debitore nei confronti dell’istante per l’importo da questa rivendicato (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Fritsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schw. Recht, 1984, Vol. I, p. 259; Panchaud/ Caprez, op.cit., § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 151-152);
che in particolare, i bollettini sui quali l’istante fonda la sua domanda ancorché -oltre ad attestare la consegna della merce- ne indichino il valore complessivo, poi ripreso nella stampa delle fatture, non recano la firma dell'escusso: è infatti oggettivamente impossibile assimilare la firma __________ con il segno posto di volta in volta accanto al "totale" sui bollettini di consegna; né l'istante sostiene questa tesi;
che neppure dal doc. F è possibile evincere un riconoscimento di debito poiché sullo stesso non figura nessuna indicazione di somme di denaro, né alcun riferimento certo alle fatture prodotte;
che quindi, il giudizio impugnato che ha erroneamente concluso all’esistenza di un valido riconoscimento di debito, deve essere annullato essendo il frutto di una valutazione manifestamente errata degli atti di causa;
che in virtù dell'art. 327 lett. g. CPC il ricorso deve così essere accolto e l'istanza decisa ai sensi dell'art. 332 cpv 2 CPC;
.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso 17 settembre 1996 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 6 settembre 1996 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia in fr. 80.-, da anticipare dall’istante, rimane a suo carico con l’obbligo di rifondere al convenuto l’importo di fr. 220.- quale indennità.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.-, già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico di __________ la quale rifonderà ad __________ fr. 60.- a titolo di indennità di questa sede.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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