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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.187
Data decisione, Autorità: 18.03.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00187
Lugano 18 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi eGiani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 novembre 1995 presentato da
__________ patr. __________
contro
la sentenza 21 novembre 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano, sezione 5 promossa nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 9 ottobre 1995 da
rappr.
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 9 ottobre 1995 la __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla società __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 1’010.- oltre accessori, importo corrispondente al premio assicurativo maturato sulla polizza BOX-economia domestica no. __________sottoscritta dalla convenuta il 16 marzo 1995 e scaduto il 14 maggio 1995 (doc. A);
che con il querelato giudizio il primo giudice, ritenuta infondata l’eccezione sollevata dalla convenuta in merito al mancato perfezionamento di un contratto di assicurazione (art. 1 LCA), ha accolto l’istanza;
che la __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC;
che al ricorso è stato concesso effetto sospensivo con decreto 27 novembre 1995 del presidente di questa Camera;
che con osservazioni 2 gennaio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame;
che con scritto 11 marzo 1996 la ricorrente ha comunicato a questa Camera di ritirare il proprio ricorso, per intervenuto accordo fra le parti;
che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art. 352 CPC);
che le spese del presente giudizio devono essere caricate interamente alla ricorrente quale parte desistente (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 10);
che alla controparte non vengono assegnate ripetibili avendovi la stessa rinunciato, come risulta dallo scritto 11 marzo 1996 dell’avv. __________
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 24 novembre 1995 della __________ è stralciato dai ruoli per desistenza.
Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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