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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.185
Data decisione, Autorità: 12.02.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00185
Lugano 12 febbraio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 novembre 1995 presentato da
già
contro
la sentenza 26 ottobre 1995 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 18 agosto 1995 da
con la quale l’istante postulava il pagamento di fr. 680.- oltre accessori oltre al rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 18 agosto 1995 la ditta __________ ha convenuto in giudizio la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 680.- a saldo della fattura emessa il 27 gennaio 1994 per lavori di pulizia canali effettuati per conto di quest’ultima;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza ritenendo comprovata la pretesa dell’istante alla quale la convenuta non ha contrapposto nessuna eccezione non avendo partecipato al contraddittorio;
che con il presente tempestivo gravame la __________, ora __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC: la ricorrente lamenta innanzi tutto la violazione del suo diritto di essere sentita non essendogli pervenuta la citazione all’udienza di discussione dell’istanza;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 4 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le propri ragioni;
che nella concreta fattispecie con ordinanza 27 settembre 1995, spedita mediante invio raccomandato no. __________, il giudice di pace ha citato le parti (quindi anche la convenuta __________) all’ udienza di discussione per il 18 ottobre 1995;
che la raccomandata destinata alla __________ in via __________ a __________ non è stata ritirata dall’ interessata e, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata al mittente;
che la causa del mancato ritiro della citazione è da ricercare nelle modifiche statutarie intervenute in seno alla società, e meglio nel cambiamento della ragione sociale e della sede della parte convenuta che ha assunto il nome __________, trasferendosi a __________ (pubblicazione sul FUSC del ____________________
che quando, come in concreto, il destinatario di una raccoman-data contesta di averla ricevuta e la prova del contrario non può essere portata, non è corretto parlare di notifica conforme, atteso che non si può escludere un errore da parte del funzionario postale (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 124, n. 3);
che quindi, in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC secondo il quale gli atti di procedura sono nulli se la parte
contro la quale l’atto è diretto non è stata posta in condizione di rispondere, la citazione all’udienza del 18 ottobre 1995 deve essere dichiarata nulla, così come ogni atto successivo, in particolare la sentenza impugnata;
che l’incarto deve così essere ritornato al giudice di pace affinchè proceda ad un nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti all’udienza di contraddittorio;
che vista la particolarità del caso non si prelevano spese nè tassa di giustizia mentre alla ricorrente deve essere riconosciuta un’indennità per l’incomodo ricorsuale (non potendosi applicare in concreto la TOA), da porre a carico dello __________;
richiamati gli art. 327 segg, 147 segg. CPC e la LTG
pronuncia:
Di conseguenza la sentenza 26 ottobre 1995 del Giudice di pace del Circolo di Lugano è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi.
Lo __________ verserà alla __________ l’importo di fr. 40.- quale indennità.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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