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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.184
Data decisione, Autorità: 20.02.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00184
Lugano 20 febbraio 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 novembre 1995 presentato da
contro
la sentenza 10 novembre 1995 del Giudice di pace del circolo di Carona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 18 novembre 1994 da
rappr.
con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 25 settembre 1995 lo __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 50.- oltre accessori, importo corrispondente alle spese di giustizia poste a suo carico con decreto 11 gennaio 1995 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6, regolarmente passata in giudicato;
che all’udienza di contraddittorio nessuno è comparso; la risposta scritta 3 novembre 1995 della convenuta non può supplire alla sua assenza, e non può pertanto essere considerata ai fini del giudizio, non prevedendo la procedura sommaria di rigetto dell’opposizione lo scambio d’allegati scritti (Cocchi/Trezzini, CPC, annotato n. 11 ad art. 387);
che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza considerando quale valido titolo esecutivo il decreto 11 gennaio 1995 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6;
che con il presente tempestivo ricorso __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere a) e g) dell’art. 327 CPC;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che la censura attinente alla ventilata violazione dell’art. 327 lett. a CPC secondo il quale sono impugnabili mediante ricorso per cassazione le decisioni che emanano da un giudice incompe-tente, non merita di essere approfondita sia perché la ricorrente non specifica il motivo dell’incompetenza, sia perché la censura si rileva di primo acchito infondata;
che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.);
che questo esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF;
che determinante ai fini della concessione del rigetto definitivo dell’opposizione è che vi sia identità tra il credito posto in esecuzione e quello menzionato nella sentenza (Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 108, p. 260);
che nella concreta fattispecie il decreto pretorile 11 gennaio 1995, prodotto a valere quale titolo esecutivo, non menziona l’importo posto in esecuzione, infatti il punto 2 del dispositivo indica unicamente l’ammontare della tassa di giustizia (fr. 450.-) mentre non viene indicato l’ammontare delle spese addebitate alla ricorrente e tantomeno vengono forniti i parametri per il calcolo delle stesse;
che quindi, la decisione 11 gennaio 1995 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6 costituisce titolo esecutivo
unicamente per l’importo ivi menzionato di fr. 450.- (tassa di giustizia) ma non per le spese di giustizia, il cui ammontare, figura unicamente in un conteggio allestito separatamente dalla Pretura verosimilmente solo il 25 settembre 1995;
che la sentenza del giudice di pace, che a torto ha concesso il rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo di fr. 50.-, deve pertanto essere annullata essendo il frutto di un’errata valutazione delle prove e di un'errata applicazione del diritto materiale, titolo di cassazione previsto dall’art. 327 lett. g CPC;
che la particolarità della lite esime questo giudice dal prelievo di spese e tassa di giustizia, mentre alla ricorrente, ancorché non assistita da un patrocinatore, va riconosciuta un'indennità per l'onere del ricorso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 20 novembre 1995 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 10 novembre 1995 del Giudice di pace del circolo di Carona è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 50.-, da anticipare dall’istante, rimangono a suo carico.
II. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. Lo __________ rifonderà a __________ l’importo di fr. 50.- quale di indennità di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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