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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.183
Data decisione, Autorità: 19.12.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00183 .
Lugano 19 dicembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 marzo 1994 presentato da
__________ patr. __________
contro
la sentenza 10 febbraio 1994 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 26 novembre 1991 da
__________ patr. __________
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 3’883.30 oltre accessori a titolo di risarcimento danni, domanda che il primo giudice ha accolto;
considerato che questa Camera ha emesso un primo giudizio il 23 dicembre 1994, accogliendo il ricorso, ovvero modificando il dispositivo del giudizio di prima sede con la pronuncia della reiezione dell’istanza;
preso atto della sentenza 27 ottobre 1995 della Prima Corte civile del Tribunale federale che ha accolto il ricorso di diritto pubblico presentato da __________, annullando la sentenza di questa Camera, onde si impone una nuova decisione del ricorso per cassazione,
considerato
in fatto e in diritto:
A comprova dell’ammontare dei danni subiti al lato anteriore sinistro della vettura (in particolare allo spoiler, al faro antineb-bia, agli angoli del paraurti, al lampeggiatore, al parafango e al frontalino laterale) l’istante ha prodotto le fatture 31 ottobre 1991 del __________ (fr. 3’230.30 per la riparazione del veicolo e fr. 325.- per il noleggio di un veicolo sostitutivo) e la fattura 22 ottobre 1991 della __________ per l’allestimento di una perizia (fr. 328.-).
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria negando ogni sua responsabilità per il danno fatto valere da controparte non essendovi prova alcuna che questo sia avvenuto all’interno del suo autolavaggio. Essa ha contestato inoltre l’ammontare del danno, considerato eccessivo.
Con sentenza 10 febbraio 1994 il primo giudice, previa valuta-zione delle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto che il veicolo dell’istante è stato danneggiato all’interno dell’autola-vaggio della convenuta, ha accolto l’istanza ritenendo compro-vati i presupposti di cui all’art. 58 CO con particolare riferimento al difetto dell’opera, costituito dalla rottura della spazzola dell’ autolavaggio, e al nesso di causalità tra questo difetto e il danno fatto valere dall’istante.
In data 23 marzo 1994 il __________ ha impugnato la decisione pretorile postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimproverava al primo giudice di aver arbitraria-mente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto, in particolare per avere sussunto il caso di specie all’art. 58 CO anzichè alle norme sul contratto di locazione o di appalto. L’insorgente rimproverava inoltre al primo giudice di aver ritenuto provato il danno e il nesso di causalità tra lo stesso e l’arresto dell’impianto di autolavaggio, danno che controparte non ha neppure allegato contravvendo così all’art. 292 CPC.
Con osservazioni 22 aprile 1994 la controparte si è opposta all’accoglimento del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Su questa censura val la pena di ripetere quanto espresso da questa Camera già in data 23 dicembre 1994.
Rettamente la ricorrente non condivide l’impostazione giuridica scelta dal segretario assessore: non si può dubitare che un impianto di lavaggio come quello in esame costituisca opera, ma ciò poco importa dal momento che fra le parti si è instaurato un tacito rapporto contrattuale che fa escludere l’applicazione dell’art. 58 CO. Dietro pagamento infatti, la convenuta offre la possibilità alla sua clientela di usufruire dell’istallazione di lavaggio, oppure si può dire che effettui - per il tramite della sua istallazione - il lavaggio di vetture: può trattarsi di locazione o piuttosto di appalto, come appare in Schlosser/Villa, Les contrats de service, Cedidac 25, n. 33). Il fatto che sia stato il marito dell’istante a disporre del veicolo per il lavaggio nulla può mutare sia in funzione della conclusione del contratto, sia riguardo alla legittimazione attiva dell’istante a procedere nei confronti del garage (cfr. art. 32 cpv. 2 CO).
Ai fini della quantificazione del danno subito, l’istante ha prodotto la perizia doc. C e le fatture doc. D, E e F.
Queste prove documentali non sono mai state chiaramente contestate dalla convenuta la quale, in sede di risposta, si è limitata a osservare: “ si contestano gli eccessivi costi di riparazione, di perizia e di noleggio prolungato”. Esprimendosi in siffatto modo vago e generico, la convenuta non ha esplicitato alcuna ragionevole argomentazione atta a inficiare la fedefacenza delle prove prodotte dall’istante (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 170, n.2).
Ne discende, che in assenza di una precisa e puntuale contestazione dei danni fatti valere dall’istante, le prove da questa allegate a sostegno delle proprie pretese devono essere
ammesse (art. 170 cpv. 2 CPC), senza che si possa pretendere dall’istante la produzione di ulteriori mezzi di prova come sembra ritenere l’insorgente.
La convenuta, non può quindi prevalersi in questa sede di contestazioni che andavano semmai proposte dinnanzi al primo giudice (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
Altrettanto dicasi del rimprovero mosso all’istante di aver violato l’art. 292 lett. c CPC omettendo di fornire una descrizione dei danni, rimprovero peraltro infondato essendo possibile desumere con sufficiente chiarezza dal contenuto dell’istanza quale sia l’oggetto della domanda.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 23 marzo 1994 del __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese fr. 50.-
fr. 250.-
già anticipate dalla ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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