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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.182
Data decisione, Autorità: 20.08.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00182
Lugano 20 agosto 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 13 novembre 1995 presentato da
contro
la sentenza 31 ottobre 1995 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 29 settembre 1995 da
rappr.
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 29 settembre 1995 lo __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 100.- oltre accessori, importo corrispondente alla multa inflitta a quest’ultimo con decreto 13 ottobre 1989 del Dipartimento militare-Ufficio della protezione civile, regolarmente passato in giudicato;
che all’udienza indetta per il contraddittorio il convenuto ha sollevato l’eccezione di prescrizione della multa, dolendosi pure del comportamento dell’istante nell’ambito della procedura ricorsuale dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’inconsistenza delle eccezioni sollevate dal convenuto, in particolare quella relativa alla prescrizione della multa, ha accolto l’istanza;
che con atto ricorsuale 13 novembre 1995 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente lamenta l’assenza dell’istante dal contraddittorio, considerandolo atto di desistenza; nel merito rimprovera al primo giudice di non aver ritenuto prescritto il credito in esame;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che contrariamente a quanto pretende l’insorgente, la mancata partecipazione dell’istante al contraddittorio non equivale a desistenza ritenuto che in simili casi, ammessi e previsti dalla legge, il giudice decide in base agli atti e alle allegazioni e contestazioni proposte dalla sola parte comparsa (art. 387 cpv. 4 CPC);
che gli ulteriori rimproveri mossi dal ricorrente all’istante e attinenti alla procedura ricorsuale svoltasi dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, sono ininfluenti ai fini del presente giudizio e non meritano pertanto di essere esaminati;
che nell’ambito di una procedura di rigetto definitivo dell’op-posizione, di fronte a un valido titolo esecutivo, quale il decreto di multa 13 ottobre 1989 sul quale l’istante fonda la propria pretesa, il convenuto può opporre alcune eccezioni tra le quali quella di prescrizione del credito (art. 81 cpv. 1 LEF);
che il reato per il quale __________ è stato perseguito con decreto di multa 13 ottobre 1989 costituisce una contravvenzio-ne a una disposizione di diritto federale, in particolare all’art. 84 della Legge sulla protezione civile in vigore al momento dei fatti;
che per quanto concerne il termine di prescrizione di simili contravvenzioni, in difetto di una specifica normativa nella legge (Legge federale sulla protezione civile), tornano applicabili le disposizioni del diritto penale svizzero a titolo suppletorio (art. 333 CP);
che secondo l’art. 109 CP l’azione penale si prescrive in un anno, la pena in due anni;
che in concreto al momento della notifica del PE del quale si chiede il rigetto dell’opposizione, la prescrizione della pena, la sola che qui interessa, era già intervenuta;
che, a prescindere dell’eventuale concessione di effetto sospensivo all’impugnazione in sede federale, quella sentenza data comunque del 23 settembre 1991, mentre il precetto esecutivo di cui si chiede il rigetto dell’opposizione è stato notificato all’escusso solo il 6 luglio 1995, ovvero quasi quattro anni più tardi;
che il tempo trascorso sarebbe ovviamente ancora maggiore se si tenesse conto - data la natura straordinaria del rimedio federale - della data dell’ultima decisione cantonale (sentenza 16 gennaio 1991 TrAmm);
che quindi la decisione impugnata che a torto ha ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, deve essere annullata essendo il frutto di un’errata applicazione del diritto materiale,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso 13 novembre 1995 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 31 ottobre 1995 del Giudice di pace del circolo di Vezia è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia e le spese per fr. 40.-, da anticipare
come di rito, rimangono a carico dell’istante che rifonderà al
convenuto fr. 50.- a titolo di indennità.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, sono poste a carico dello __________ che rifonderà a __________ fr. 50.- quale indennità di questa sede.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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