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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.111
Data decisione, Autorità: 28.02.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00111
Lugano 28 febbraio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 agosto 1996 presentato da
__________ rappr. __________
contro
la sentenza 19 agosto 1996 del Pretore del distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro promossa con istanza 1° aprile 1996 nei confronti di
__________ patr. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’495.25 oltre accessori a titolo di
pretese salariali, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Nel 1995 __________ ha introdotto quattro diversi periodi di lavoro a orario ridotto che hanno interessato diversi operai, tra i quali __________. Quest’ultimo, lamentando il mancato ossequio da parte della sua datrice di lavoro delle disposizioni contenute nella Convenzione addizionale “Partecipazione nell’edilizia principale” (in seguito: Convenzione) che regolano l’intoduzione dell’orario di lavoro ridotto, ha chiesto -con istanza 1°aprile 1996- che __________ fosse condannata a versargli fr. 1’495.25, importo corrispondente alla differenza tra l’indennità percepita durante il periodo in cui vigeva il regime a orario ridotto (80% del salario) e quanto di sua spettanza in virtù del contratto.
La convenuta, pur ammettendo di non aver ossequiato tutte le disposizioni che regolano l’introduzione dell’orario lavorativo ridotto, si é opposta alla pretesa avversaria contestando che le manchevolezze di natura formale a lei imputabili erano tali da giustificare la pretesa avversaria. A mente della convenuta il fatto che i lavoratori abbiano tutti accettato di lavorare a regime ridotto, percependo le relative indennità di disoccupazione, rendeva superflua la richiesta del loro consenso scritto.
Con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza in considerazione del fatto che la convenuta, pur non avendo ottenuto il consenso scritto del lavoratore all’introduzione dell’orario ridotto, gli ha nondimeno garantito l’ottenimento delle indennità di disoccupazione così come stabilito all’art 14 della Convenzione, da qui l’inapplicabilità della sanzione prevista all’art. 15 cpv. 2 della Convenzione.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento. Il ricorrente rimprovera al pretore di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il CNM in particolare l’art. 15 cpv. 2 della Convenzione che sanziona il mancato ossequio da parte del datore di lavoro delle premesse che regolano l’introduzione dell’orario ridotto, tra le quali quella dell’ottenimento del consenso scritto del lavoratore.
Con osservazioni 11 settembre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
Poichè la causa che oppone le parti è regolata dalla procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro che rinvia alle norme della procedura accelerata (art. 418 CPC), la stessa rientra nei casi urgenti per i quali l’art. 207 cpv.1 LEF non impone la sospensione (Jäger, Commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Tome II, n. 1 ad art. 207).
Per quanto attiene alla ricevibilità del ricorso, contestata dalla convenuta, va rilevato che per costante giurisprudenza di questa Camera anche se carente dell’indicazione del motivo di cassazione invocato così come lo prevede l’art. 329 cpv. 2 lett. d CPC, il ricorso è comunque valido se dalla sua motivazione si evincono con evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare con facilità sia il motivo di cassazione addotto che la norma legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 329, n. 5), ciò che è sicuramente il caso in concreto, il ricorrente prevalendosi di un’errata applicazione del norme del CNM da parte del primo giudice.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Secondo l’art. 15 cpv. 1 lett. d) della Convenzione, che le parti riconoscono applicabile alla fattispecie e che tra le stesse assume carattere normativo equiparabile a una norma di diritto (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, n. 6 ad art. 356 CO; Vischer, Le contrat de travail in Traité de droit privé suisse, 1982, 196), ogni lavoratore interessato deve aver comunicato il proprio assenso in forma scritta “per eventuali accertamenti”. Contrariamente a quanto pretende l’istante, il consenso scritto del dipendente non è conditio sine qua non per l’introduzione dell’orario ridotto ma è indicato a meri fini probatori, ciò che risulta in modo chiaro dalla versione in lingua tedesca e francese della norma. D’altra parte, anche la dottrina maggioritaria riconosce che il consenso del lavoratore all’orario ridotto può essere tacito, potendosi ad esempio dedurre questo consenso dal fatto che il lavoratore abbia offerto i propri servigi unicamente durante l’orario ridotto (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, n. 10b ad art. 320 CO; Streiff/ von Kaenel, op. cit., n. 13 ad art. 322 CO).
In concreto, ritenuto che l’istante riconosce di essere stato informato sull’introduzione dell’orario ridotto (cfr. replica), considerato altresì che egli ha effettivamente prestato un’attività ridotta, si può senz’altro ritenere che egli abbia aderito all’introduzione dell’orario ridotto. Consenso che è peraltro confermato dal __________ che sostiene di aver informato tutti i dipendenti della convenuta -tra i quali l’istante- che dopo una prima reazione negativa, hanno accettato la misura.
Quanto esposto, dimostra come il giudizio impugnato resista alle censure ricorsuali, in particolare laddove concernono la corretta applicazione degli art. 14 e 15 della Convenzione.
Alla luce di quanto sopra esposto, non essendo ravvisabile arbitrio alcuno nel giudizio pretorile sia per quanto attiene alla valutazione delle prove che all’applicazione del diritto, il ricorso deve essere respinto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 30 agosto 1996 __________ è respinto.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie.
__________ verserà alla controparte fr. 100.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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