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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2010.424
Data decisione, Autorità: 27.12.2010, CRP
Titolo: Istanza di ispezione degli atti
Incarto n. 60.2010.424
Lugano 27 dicembre 2010/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Raffaele Guffi, assente)
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 15.12.2010 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare copia della relazione medico legale del medico patologo di cui agli atti dell’incarto penale NLP __________;
rilevato che l’istanza è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha poi trasmessa a questa Camera in data 21.12.2010;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
2.Con la presente istanza il dr. med. __________, medico d’urgenza presso la IS 1, Servizio Autoambulanze, chiede di poter “(…) ricevere una copia della relazione medico legale da parte del patologo riguardante il decesso del signor __________, da me constatato in data 22.04.2010 (…)” (istanza 15.12.2010).
Il sostituto procuratore pubblico ha dichiarato non avere osservazioni in merito.
Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
Nel caso in esame – ritenuti l’attività del medico istante presso la IS 1, il ruolo svolto da quest’ultimo al momento della morte di __________ nonché la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti – si deve, di principio, ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.
Questa Camera autorizza tuttavia la compulsazione unicamente dell’ultima pagina (p. 6) della “relazione sulle operazioni medico-legali eseguite sulla salma di __________” del 25.5.2010 (AI 5, inc. NLP __________). La stessa verrà inviata all’istante con la presente decisione.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico della IS 1, __________.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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