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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.173
Data decisione, Autorità: 27.12.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00173
Lugano 27 dicembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3 novembre 1995 presentato da
__________ rappr. __________
contro
la sentenza 26 ottobre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 27 luglio 1995 nei confronti di
con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no__________dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 27 luglio 1995 il __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 3’440.05, importo corrispondente all’imposta comunale 1988 oltre interessi e accessori;
che quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la notifica di tassazione 28 luglio 1992 relativa al riparto intercomunale dell’imposta base (doc. B), regolarmente passata in giudicato e il conteggio allestito dall’istante il 27 luglio 1995 (doc. C) con l’indicazione “cresciuto in giudicato”;
che all’udienza di contraddittorio nessuno è comparso;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non considerando la documentazione agli atti un valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF, in particolare non essendovi agli atti una decisione formale legittimante l’istante a procedere al prelievo dell’imposta comunale e non potendo a tal fine supplire il conteggio prodotto dall’istante in quanto non intimato al contribuente e non menzionando i rimedi di diritto;
che con il presente tempestivo gravame il __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annulla-mento; il ricorrente rimprovera in sostanza al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale negando alla documentazione allegata all’istanza il carattere di titolo esecutivo;
che la documentazione prodotta con il ricorso (facsimile bolletta comunale) deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;
che per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a);
che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.);
che questo esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF;
che in particolare, l'esame inteso ad accertare se la documen-tazione prodotta può essere parificata a sentenza esecutiva si estende ai seguenti requisiti: regolarità ed autenticità della forma del titolo, regolarità della sua intimazione e sua forza di cosa giudicata;
che l’art. 222 della vecchia LT (in seguito vLT), applicabile alla presente fattispecie in virtù della norma transitoria di cui all’art. 326 cpv. 2 LT, sancisce il principio secondo cui le tassazioni e le altre decisioni delle autorità fiscali, passate in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF;
che l’art. 243 vLT legittima i Comuni a prelevare un’imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, un’imposta sull’ utile e sul capitale delle persone giuridiche, un’imposta immobiliare e un’imposta personale;
che in quest’ambito il Comune non gode di un potere di imposizione diretto bensì derivato e limitato al prelievo delle imposte designate dal legislatore cantonale e nella misura da questo prevista;
che secondo la LT l’imposta comunale diretta è prelevata in un percento dell’imposta cantonale base, ossia in funzione del moltiplicatore che viene stabilito annualmente dal Municipio (art. 246 cpv. 1 vLT e art. 162 LOC);
che proprio perchè trattasi di un’imposta derivata le cui basi e parametri di calcolo sono predefiniti, i Comuni non emettono delle decisioni formali, come preteso dal primo giudice, ma si limitano a notificare al contribuente la bolletta d’imposta;
che nel caso concreto il convenuto non ha impugnato la decisione di riparto intercomunale dell’imposta 28 luglio 1992 relativa al biennio 1987-88 che, come detto, costituisce la base di calcolo dell’imposta comunale, ragione per la quale una contestazione del quantum d’imposta comunale non è più proponibile;
che la decisione impugnata che ha negato il rigetto definitivo dell’opposizione non potendo equiparare la documentazione agli atti a un valido titolo esecutivo, non può essere condivisa;
che infatti, ritenuto che per la maggior parte dei Comuni ticinesi, tra i quali quello di __________ la bolletta d’imposta viene allestita a opera del Centro cantonale di informatica di __________ e dallo stesso notificata al contribuente, per il Comune diviene praticamente impossibile produrre in giudizio una copia di simile documento;
che quindi, a comprova dell’ammontare del proprio credito di imposta, il Comune può solo produrre, oltre evidentemente alla notifica di imposta cantonale passata in giudicato, in casu la decisione di riparto intercomunale che indica l’ammontare dell’imposta cantonale base (fr. 4’557.40 non più contestabile), un conteggio simile a quello che ci occupa sul quale figura il moltiplicatore di imposta in vigore nel __________ nel 1988 (75%), dati questi sufficienti per la verifica del credito di imposta di spettanza del Comune;
che lo stesso discorso vale a maggior ragione per l’imposta immobiliare ritenuto che in questo caso il parametro di calcolo dell’imposta è fornito dalla legge e meglio dall’art. 264 vLT secondo il quale l’imposta immobiliare equivale all’1‰ del valore di stima ufficiale, valore di stima indicato nella notifica di tassazione (doc. B) in fr. 93’776.-;
che la tassa di diffida, in quanto prevista dalla LT (art. 219 per il rinvio di cui all’art. 269 vLT in materia di impsta comunale), deve essere riconosciuta all’istante nella misura richiesta e mai contestata dalla controparte;
che ne discende che la documentazione allegata all’istanza, alla quale l’escusso non ha opposto nessuna valida eccezione avendo rinunciato a presenziare al contraddittorio, costituisce valido titolo esecutivo per l’importo posto in esecuzione;
che la decisione impugnata deve quindi essere annullata ricorrendo gli estremi dell’art. 327 legg. g CPC;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
dichiara:
I. Il ricorso per cassazione 3 novembre 1995 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 26 ottobre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
Di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________dell’UE di Lugano.
deve essere posta a carico del convenuto con l’obbligo di rifondere all’istante fr. 50.- a titolo di indennità.
II. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.- vanno poste a carico di __________ il quale rifonderà al __________ l’importo di fr. 100.- quale indennità di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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