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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.106
Data decisione, Autorità: 11.03.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00106
Lugano 11 marzo 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 agosto 1996 presentato da
contro
la sentenza 7 agosto 1996 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa civile inappellabile promossa con istanza 10 aprile 1996 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’510.- oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva all’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________
dell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice salvo per quanto attiene alla
decorrenza degli interessi di mora, ridotta rispetto a quella rivendicata dall'istante,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 10 aprile 1996 __________, titolare di uno studio fiduciario e commerciale che la società __________ __________ ha designato quale organo di revisione al momento della sua costituzione (cfr. atto notarile in doc. B), ha convenuto in giudizio quest’ultima al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’510.- a saldo di due fatture emesse il 2 marzo 1992 (fr. 1’660.-) e 13 settembre 1993 (fr. 850.-) per le proprie prestazioni professionali;
che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo di aver onorato ogni e qualsiasi richiesta di pagamento giuntagli da controparte;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la conclusione tra le parti di un contratto di mandato a titolo oneroso, rispettivamente il diritto dell’istante di essere remunerata per le prestazioni da lei svolte nell’ambito della sua funzione di organo revisore della convenuta -prestazioni che sono peraltro rimaste incontestate anche per quanto attiene al loro ammontare- ha accolto l’istanza non avendo la convenuta comprovato l'avvenuto pagamento delle fatture controverse;
che con il presente tempestivo gravame Immobiliare __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annulla-mento: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver travisato il senso delle sue allegazioni dalle quali non si evince che ella ha pagato le prestazioni dell'istante per il tramite dell'ing. __________ bensì che ha onorato tutte le fatture dell'istante pervenutegli per il tramite di quest'ultimo, tra le quali non figurano quelle in discussione;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che la presente impugnazione, indirizzata alla Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, dev'essere trattata come ricorso per cassazione a dipendenza del valore della lite, inferiore ai fr. 8'000.-- (art. 13 LOG e 300 CPC) e perché non si tratta di una procedura sommaria;
che preliminarmente va estromessa dall’incarto la documenta-zione prodotta con il ricorso, ostandovi l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che per quanto attiene al motivo di cassazione sul quale la ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, ossia quello dell’arbitraria valutazione di atti di causa da parte del primo giudice (art. 327 lett. g CPC), lo stesso si rivela infondato;
che infatti, a prescindere dal fatto che il primo giudice possa effettivamente aver frainteso il senso delle contestazioni sollevate dalla convenuta secondo la quale ella non avrebbe affermato di aver onorato le pretese avversarie per il tramite di terze persone bensì di aver saldato tutte le fatture che questa terza persona le avrebbe trasmesso, ciò non toglie che la conclusione cui egli è giunto non è arbitraria e tantomeno opinabile;
che infatti, secondo l’art. 8 CC (ribadito dall’art. 183 CPC) chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto, deve fornirne la prova;
che in applicazione di tale principio, spetta al creditore la prova dell’esistenza del credito, mentre incombe al debitore l’onere di provare l’esistenza di quelle circostanze di fatto dalle quali si possa dedurre la sua liberazione (Rep 1986 p. 90-91);
che se la prestazione consiste nel versamento di una somma di denaro, il debitore dovrà provare di aver effettuato il pagamento, e se -come in concreto- tra le stesse parti dovessero sussistere diverse pretese, egli dovrà inoltre provare che la prestazione è avvenuta in adempimento della pretesa fatta valere dal creditore (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, n. 7 ad art. 183);
che quindi, a fronte delle richieste di pagamento dell'istante, peraltro concretizzatesi con vari scritti raccomandati indirizzati direttamente alla convenuta (in doc. B) che non può quindi prevalersi di non averli ricevuti, spettava a quest'ultima l'onere di provare l'avvenuto saldo delle due fatture qui in discussione, prova che ella non ha apportato: da qui l'accoglimento dell'istanza;
che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessuna carenza nel giudizio di prima sede, deve essere respinto;
che alla controparte che non ha formulato osservazioni al gravame, non vengono assegnate ripetibili di questa sede;
che con scritto 23 dicembre 1996, pagati gli importi litigiosi, la ricorrente propone -in aggiunta alle sue richieste ricorsuali- che l'istante venga condannata a rifonderle "tutte le spese da noi versate come pure l'importo versato il 20.12.1996 per questo ricorso";
che, a prescindere dalla tardività della nuova domanda, essa non può essere esaminata in questa sede, dove l'esame del giudice è limitato dall'art. 327 CPC e non può estendersi al merito della vertenza;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso 23 agosto 1996 di __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese fr. 50.-
fr. 250.-
già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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