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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2009.84
Data decisione, Autorità:
27.08.2010, IICCA
Titolo:
Assistenza giudiziaria - ritiro del ricorso
Incarto n.
12.2009.84
Lugano
27 agosto
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, vice presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretario:
Bettelini, vicecacelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.239
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 11
aprile 2006 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
rappr. dall RA 2
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di
fr. 38’088.50 oltre accessori quale mercede per un contratto d’appalto;
e ora sul ricorso 17 aprile 2009 con il quale AP 1 ha impugnato il decreto 31 marzo 2009 con il quale il Pretore gli ha parzialmente revocato il
beneficio dell’assistenza giudiziaria, e meglio limitatamente alle spese di
perizia;
rilevato che con scritto 12 agosto 2010 AP 1 ha chiesto di stralciare il ricorso, la procedura con la quale la decisione era connessa essendo
stata stralciata dai ruoli a seguito della transazione intervenuta tra le
parti;
considerato che la procedura, diventata priva d’oggetto,
può essere stralciata dai ruoli senza altre formalità, senza prelevare tasse né
spese;
decreta: 1. L’incarto 12.2009.84 è stralciato dai ruoli.
-
Non
si prelevano tasse né spese.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vice presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle
cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso
ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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