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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.104
Data decisione, Autorità: 29.08.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00104
Lugano 29 agosto 1996/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi, Giani
segretaria:
Petralli
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 agosto 1996 presentato da
__________ (rappr. dall’avv. __________)
contro
la decisione del Giudice di pace del circolo della Navegna, dipendente da istanza 13 maggio 1996 di
, (rappr. dall’avv)
con la quale l’istante ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione “ad affiggere sul mappale no. __________del comune di __________, limitatamente ai due posteggi situati ad ovest dell’area di parcheggio (sentenza 13.2.1996 Pretura di Locarno-Campagna) e meglio come risulta dalla planimetria acclusa, un segnale che enuncia il divieto per i non aventi diritto di posteggiare veicoli sul fondo summenzionato e commina ai contravventori una multa da fr. 20.- a fr. 500.-”;
vista l’impugnazione 21 agosto 1996 __________ che chiede l’annullamento della decisione del giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerato in diritto
che il presente appello dev’essere trattato come ricorso in cassazione;
che infatti, ancorché l’art. 375 bis cpv. 3 CPC rinvii alla procedura di camera di consiglio (art. 360 segg. CPC), la causa rientra nelle competenze del giudice di pace (art. 375 bis cpv. 1 CPC) le cui decisioni sono impugnabili solo con il rimedio della cassazione in virtù dell’art. 300 CPC (Rep 1990, 284);
che lo stesso gravame risulta però essere inammissibile poiché presentato da persona priva di legittimazione;
che infatti, siccome l’azione di cui all’art. 375 bis CPC tende a tutelare il possesso nei confronti di qualsivoglia futuro e potenziale perturbatore, ossia una cerchia indeterminata di persone, siamo di fronte a una procedura non contenziosa nella quale non esiste una parte convenuta (Messaggio concernente la modifica di alcune disposizioni del CPC del 17.2.1971 e del diritto giudiziario del 26.2.1985, p. 9);
che di conseguenza nell’ambito di una tale causa è legittimato a ricorrere solo l’istante nel caso in cui ritenga errato il giudizio del giudice di pace (CCC 4.10.1989 in re B. c/ L.);
che chi pretende di avere un migliore diritto sull’area in questione o è munito di autorizzazione espressa, nel quale caso il problema non si pone, oppure deve far valere le proprie ragioni in altra sede;
che, a dipendenza dell’esito del ricorso -deciso in virtù dell’art. 313 bis CPC- diventa priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo proposta dal ricorrente;
Richiamati per le spese gli art. 147 segg. CPC e la LTG
decide 1. Il ricorso per cassazione __________, è inammissibile.
Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 90.- sono a carico del ricorrente.
Intimazione:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna, Minusio
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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