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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2010.398
Data decisione, Autorità: 15.12.2010, CRP
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. Dipartimento quale istante
Incarto n. 60.2010.398
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 17.11./6.12.2010 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere informazioni sulla situazione personale di una persona in ambito penale;
premesso che la richiesta datata 17.11.2010 è pervenuta al Ministero pubblico il 25.11.2010, che con scritto 3/6.12.2010 l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera, rimettendosi al suo giudizio;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Il citato decreto è cresciuto in giudicato il 10.9.2007.
Come esposto in entrata, il Ministero pubblico si è rimesso al giudizio di questa Camera. PI 1, dal canto suo, ha dato il suo consenso il 10.11.2010 per eseguire dei controlli sulla sua situazione personale (doc. 1.D annesso allo scritto 3/6.12.2010 del Ministero pubblico).
L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
Nel caso in esame – ritenuti le norme richiamate nell’istanza e l’accordo della persona interessata – si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP a favore del IS 1 istante.
Di conseguenza copia del decreto di accusa 6.8.2007 (DA __________) viene trasmessa al Dipartimento istante unitamente alla presente decisione.
Considerati la natura dell’istante e lo scopo della richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la LMSI, l’OCSP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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