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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2009.146
Data decisione, Autorità: 16.12.2010, PRPEN
Titolo: Utilizzazione dannosa di un'area boschiva; art. 6 e 7 DPA
Incarto n. 30.2009.146 1369/004
Bellinzona 16 dicembre 2010
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretario per statuire sul ricorso 9 luglio 2009 presentato da
RI 1 difesa da: DI 1
contro
la decisione 26 giugno 2009 n.1369/004 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 5 agosto 2009 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. CRTE 1 con decisione 26 giugno 2009 ha inflitto alla ditta RI 1 una multa di fr. 5'000.-, oltre a tasse e spese di giustizia di complessivi fr. 200.-, per aver eseguito un’utilizzazione dannosa di un’area boschiva sul mappale n. 36, di sua proprietà, in zona “__________”, nel Comune di __________.
Fatti accertati l’11 aprile 2008 in territorio di Rivera.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 14 cpv. 1 e 38 LCFo.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in via principale l'annullamento e in via subordinata la modifica nel senso di una riduzione della multa.
C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
Nell’atto ricorsuale l’insorgente chiede un sopralluogo ed un’ispezione dei piani originali delle zone di PR presso il comune di __________, al fine di dimostrare che l’intervento eseguito non risulta in corrispondenza con la superficie boschiva della particella e che non era stato minimamente eseguito per ottenere un’area di magazzino più ampia o da utilizzare diversamente.
Sebbene le prove offerte non appaiano d’acchito rilevanti, la questione può rimanere aperta, il ricorso dovendo comunque sia essere accolto per altri motivi.
Chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione, danneggia il bosco o in altro modo contravviene alla legislazione forestale è punibile con la multa fino a fr. 20'000.-. Se l’autore agisce per negligenza, esso è punibile con una multa fino a fr. 10'000.- (art. 38 LCFo).
Se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell’esercizio di incombenze d’affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa (art. 6 cpv. 1 DPA). Il padrone d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un’infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l’autore che agisce intenzionalmente o per negligenza (cpv. 2). Se il padrone d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli (cpv. 3).
Se la multa applicabile non supera i 5'000.- franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l’articolo 6 esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa la persona giuridica, la società in nome collettivo o in accomandita o la ditta individuale (art. 7 cpv. 1 DPA).
Nel presente caso, la CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – ha multato l’insorgente in relazione a un intervento di pulizia compiuto sul sedime di sua proprietà e finanche ammesso, seppur non nell’estensione contestatagli dall’autorità, dall’amministratore unico.
La multata contesta il provvedimento adottato nei suoi confronti. Innanzitutto, sostiene che l’intervento eseguito non risulta in corrispondenza con la superficie boschiva, invero senza spiegare dove sarebbe altrimenti avvenuto; nondimeno, in sede di osservazioni questo aspetto non è stato minimamente confutato dall’amministratore unico, il quale ha precisato che l’intervento ha interessato la striscia di terreno adiacente alla zona industriale ed è stato frutto di una parziale incomprensione tra lui e gli operai che hanno eseguito la pulizia del sedime (cfr. scritto 27 marzo 2009).
La ricorrente sottolinea che l’intervento non è stato eseguito per ottenere un’area magazzino più ampia da affittare o da utilizzare diversamente, ragion per cui non configurerebbe alcuna utilizzazione dannosa, e non ha creato danno oggettivo al bosco, atteso che la vegetazione è nel frattempo ricresciuta, come attestato dalla documentazione fotografica prodotta.
Si sofferma quindi sull’ordine di ripristino impostogli dall’autorità forestale, ancorché inutilmente, giacché tale questione esula dal potere d’esame di questo giudice. Contesta in ogni caso l’ammontare della multa, ritenendolo del tutto sproporzionato per rapporto a quanto accaduto, anche tenuto conto che non vi è stata alcuna intenzionalità di qualsiasi tipo essa sia, ma semmai un agire negligente.
In concreto, come detto, la decisione impugnata si fonda sugli articoli 14 e 38 LCFo. A norma dell’art. 14 cpv. 1 LCFo sono vietate le utilizzazioni dannose che comportano uno sfruttamento inadeguato del bosco e del sottobosco.
Tale disposizione richiama tra parentesi l’art. 16 LFo, il quale, conformemente al mandato costituzionale di cui all’art. 77 cpv. 2 Cost., si limita a fissare un principio, lasciando ai Cantoni la competenza di legiferare in materia e di definire autonomamente la nozione giuridica indeterminata di “utilizzazione nociva”. Come risulta dalla decisione medesima, la violazione dell’art. 14 LCFo è punita solamente a livello cantonale sulla base dell’art. 38 LCFo, il quale – a differenza della normativa federale (art. 43 LFo) – sanziona in generale ogni violazione della legislazione forestale. Il predetto articolo, raccoglie la delega cantonale contenuta nell’art. 43 cpv. 4 LFo (di qui il richiamo tra parentesi della citata norma) e costituisce quindi una base legale autonoma per sanzionare violazioni della legislazione forestale cantonale.
La violazione dell’art. 16 LFo in quanto tale non è per contro punibile, tant’è che l’art. 43 LFo, relativo alle contravvenzioni, elenca in modo esaustivo i singoli comportamenti che costituiscono contravvenzioni secondo la legge federale, tra i quali non figurano però le utilizzazioni nocive del bosco.
In specie, l’art. 44 LFo, che rinvia agli art. 6 e 7 DPA, entrerebbe in linea di conto solo in caso di violazione della legge federale. Di contro, una persona giuridica non può essere chiamata a rispondere delle multe per infrazioni al diritto cantonale, in quanto la legislazione cantonale sulle foreste non prevede alcuna norma analoga alle predette disposizioni, l’art. 43 cpv. 4 LFo conferendo una certa autonomia ai Cantoni per sanzionare i comportamenti lesivi delle loro legislazioni sulle foreste (cfr. Messaggio 3 giugno 1997 n. 4653 del Consiglio di Stato).
Di conseguenza, in mancanza di una disposizione espressa a livello cantonale, la RI 1 non può essere tenuta al pagamento della multa per le infrazioni alle norme cantonali imputategli.
In effetti, in base all’art. 7 DPA la condanna di una persona giuridica, è ipotizzabile solo se la multa applicabile non supera i fr. 5'000.- e se la determinazione delle persone punibili esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena (cfr. Kurt Hauri, Verwaltungsstrafrecht, Berna 1998, pag. 19 seg.), ciò che in concreto non si realizza, atteso che dal fascicolo processuale emerge senz’altro una responsabilità primaria – seppur dovuta a negligenza – dell’amministratore unico della ditta.
Visto l’esito del gravame non si prelevano tasse e spese di giustizia (art. 15 LPContr).
Per quanto attiene alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128).
per questi motivi, visti gli art. 14 cpv. 1 e 38 LCFo; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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