AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.102
Data decisione, Autorità: 19.09.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00102
Lugano 19 settembre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il “ricorso” 22 agosto 1996 presentato da
contro
la sentenza 7 agosto 1996 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 18 luglio 1996 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto in diritto:
che con istanza 18 luglio 1996 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 2’782.50 oltre accessori, importo corrispondente a quanto riconosciuto all’istante a titolo di pretese salariali (fr. 2’582.50) e ripetibili (fr. 200.-) con sentenza 18 aprile 1996 della Pretura del distretto di Bellinzona;
che a valere quale titolo di rigetto dell’opposizione l’istante ha prodotto la sentenza menzionata, regolarmente passata in giudicato;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo nella sentenza prodotta dall’istante, ha accolto l’istanza, preso atto della mancata partecipazione al contradditorio della società escussa;
che con scritto 22 agosto 1996, con il quale è stato richiamato il contenuto del precedente scritto 14 agosto 1996, __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che preliminarmente va rilevato che la ricevuta 5 marzo 1996, prodotta con il ricorso, deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo;
che nella concreta fattispecie gli scritti 14 e 22 agosto 1996 di __________, con i quali si limita giustificare la propria assenza al contraddittorio chiedendo che venga indetta una nuova udienza al fine di procedere all’audizione di due testi, non adempie ai requisiti sopra menzionati: dagli stessi non si evince infatti nessun addebito nei confronti dell’operato del primo giudice;
che in ogni caso, la richiesta di assunzione di testi formulata dall’insorgente è inammissibile: l’art. 387 cpv. 3 CPC, applicabile alla procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti esclude infatti le prove testimoniali, se non quale dichiarazione scritta da produrre però all’udienza;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
Il ricorso di __________ è nullo.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, sono poste a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster