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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.101
Data decisione, Autorità: 11.10.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00101
Lugano 11 ottobre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 agosto 1996 presentato da
contro
la sentenza 8 agosto 1996 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 13 giugno 1996 da
__________ rappr. __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 13 giugno 1996 il __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 1’739.15 oltre accessori, importo corrispondente all’imposta comunale 1993 oltre agli interessi di ritardo;
che all’udienza indetta per il contraddittorio il convenuto non è comparso;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertato che la documentazione prodotta dall’istante costituiva valido titolo esecutivo, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento poichè la citazione all’udienza, nonchè l'emanazione della sentenza sono avvenute quando egli era assente dal proprio domicilio per l’assolvimento di servizio militare;
che secondo l’art. 57 cpv. 1 LEF l’esecuzione contro un debitore in servizio militare è sospesa per tutta la durata del servizio (Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 1993, § 11, n. 31-34);
che, di conseguenza, gli atti esecutivi promossi nei confronti di persona che presta servizio militare sono nulli (Brügger, SchKG, Schweizerische gerichtspraxis, 1992, n. 1 ad art. 57 LEF);
che la sentenza di rigetto dell’opposizione, rispettivamente la citazione al contraddittorio che ne è la necessaria premessa, costituiscono atti esecutivi (Ammon, op.cit., § 11, n. 26 e 27);
che quindi gli atti processuali oggetto della censura ricorsuale sono nulli;
che l'incarto dev'essere rinviato al primo giudice per nuovo giudizio da effettuarsi previa riconvocazione delle parti al contraddittorio dopo il 18 ottobre 1996, ossia dopo la fine del servizio militare prestato dal ricorrente;
che siccome la nullità di un atto procedurale deve essere rilevata d’ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC), la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
che data la particolarità della presente fattispecie, non si prelevano tasse e spese giudizarie né si assegnano ripetibili;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
Di conseguenza la sentenza 8 agosto 1996 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano spese e tasse di giustizia, nè si assegnano ripetibili al ricorrente.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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