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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.100
Data decisione, Autorità: 17.09.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00100
Lugano 17 settembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 14 agosto 1996 presentato da
contro
la sentenza 25 giugno 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2 nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 26 febbraio 1996 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr.1’600.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 26 febbraio 1996 la ditta __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’600.- a saldo della fattura 8 aprile 1993 emessa per la fornitura e posa di un rivestimento di camino eseguite per conto della convenuta;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza avendo l’istante sufficientemente comprovato il suo credito, peraltro non contestato dalla convenuta che non si è presentata al contraddittorio;
che con scritto notificato a questa Camera il 14 agosto 1996, quindi tempestivamente, __________ dichiara di voler opporsi alla decisione pretorile poiché il primo giudice non avrebbe tenuto in considerazione tutti suoi argomenti di difesa;
che, a sostegno di questa sua tesi, essa allega una copia manoscritta di un esposto 20 maggio 1996 che avrebbe trasmesso al pretore dove descriveva le sue lamentela circa la prestazione della controparte;
che, in sostanza, questa censura corrisponde al motivo di cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC, per non avere il giudice rispettato il diritto della parte convenuta ad essere sentita (art. 4 Cost);
che, nel caso concreto, la censura non può tuttavia essere accolta per diversi motivi:
non esiste nessuna prova che l’originale dell’esposto 20 maggio 1996 sia stato effettivamente inviato al pretore e non soltanto a questa Camera;
anche se la signora __________ avesse inviato al pretore lo scritto in questione, egli non ne avrebbe potuto tenere conto poiché la procedura davanti ai giudici di pace e ai pretori come istanza unica non prevede la possibilità per la parte convenuta di presentare un allegato scritto di risposta, ma le fa obbligo -se intende contestare l’istanza- di presenziare all’udienza di contraddittorio, pena la sua preclusione processuale (art. 294 cpv. 2 e 295 CPC);
comunque, con lo stesso scritto 20 maggio 1996 la ricorrente ammette di aver ricevuto la citazione per il contraddittorio, scegliendo tuttavia di non presentarsi in Pretura “non vedendone l’utilità”;
che il diritto delle parti di essere sentite è rispettato da parte del giudice se questi, in conformità con la procedura che regge il procedimento, offre loro la concreta possibilità di esporre le loro ragioni (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, art. 195, n. 2), ciò che nel caso concreto non è in discussione;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
Il ricorso 14 agosto 1996 __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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