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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.166
Data decisione, Autorità: 14.11.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00166
Lugano 14 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3 novembre 1995 presentato da
__________ rappr. __________
contro
la sentenza 26 ottobre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 11 agosto 1995 nei confronti di
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 1’015.95 oltre al rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 11 agosto 1995 il __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’015.95, importo corrispondente agli interessi di ritardo maturati sull’imposta comunale dovuta per il 1990, nonchè il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di questa somma;
che con la sua istanza il __________ ha voluto chiaramente promuovere un’azione creditoria soggetta alla procedura ordinaria inappellabile di cui agli art. 291 segg. CPC;
che tuttavia il Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, ritenuta - a torto - la propria competenza, ha fatto capo ai principi della procedura sommaria in materia di esecuzioni e fallimenti concludendo alla reiezione dell’istanza in assenza di un titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF;
che l’art. 97 CPC impone al giudice di esaminare d’ufficio - prima di affrontare il merito della causa - l’esistenza dei presupposti processuali, tra i quali la sua competenza per materia (cifra 3);
che l’art. 1 cpv. 1 lett. e del Regolamento sull’organizzazione della Pretura del Distretto di Lugano esclude dalle competenze della Sezione 5 la trattazione delle cause a procedura ordinaria inappellabile, considerata la sanzione prevista all’art. 5 cpv. 2 dello stesso regolamento;
che inoltre la decisione è stata presa adottando una procedura diversa da quella richiesta dalla domanda onde la stessa è rimasta senza risposta per quanto riguarda il merito del contendere;
che quest’ultimo motivo la sentenza impugnata dev’essere annullata perchè è arbitraria a dipendenza della manifesta violazione di una norma del diritto formale (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, art. 327 , n. 6);
che, a dipendenza della carente competenza del giudice, la cassazione si attua in virtù dell’art. 327 lett. a CPC;
che pertanto gli atti devono essere rinviati alla Pretura di Lugano affinchè proceda alla trasmissione dell’incarto al giudice competente il quale dovrà istruire la causa secondo i disposti di cui agli art. 291 segg. CPC;
che vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse e spese di giustizia né si assegnano ripetibili;
che non torna conto, per evidenti motivi di economia processuale e stante la chiara situazione giuridica, intimare il ricorso alla controparte (II CCA 19 settembre 1994 in re F.SA/I),
Per i quali motivi,
pronuncia:
Di conseguenza la sentenza 26 ottobre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5 è annullata e gli atti sono rinviati alla Pretura di Lugano affinchè li trasmetta al giudice compe-tente per la trattazione della causa ai sensi dei considerandi.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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