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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.98
Data decisione, Autorità: 16.05.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00098
Lugano 16 maggio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 agosto 1996 presentato da
__________ patr. __________
contro
la sentenza 10 luglio 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 25 settembre 1995 da
patr.
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’200.- oltre accessori a titolo di
risarcimento danni, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 21 settembre 1995 __________ ha quindi convenuto in causa la moglie al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’200.-, importo necessario alla sostituzione delle due tende in discussione. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando il danno fatto valere in causa nonché la sua eventuale responsabilità, negando in particolare l’addebito circa un uso improprio delle tende.
Con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza ritenendo sufficientemente comprovato sia il danno che la responsabilità della convenuta, dipendente da un errato utilizzo delle tende in questione.
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 12 agosto 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente eccepisce innanzi tutto la nullità della sentenza per carenza di motivazione. Nel merito rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale e arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, ritenendo provato il danno e il nesso di causalità tra lo stesso e l’utilizzo da lei fatto delle tende dell’istante.
Con osservazioni 24 settembre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
In conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
Le norme sul contratto di comodato pongono a carico del comodatario l’obbligo di restituire la cosa dopo essersene servito (art. 305 CO) e, se questa presenta dei difetti da lui cagionati, di risarcirli sulla base dell’art. 97 CO (Schärer in Comm. di Basilea, 1996, n. 14 ad art 306 CO).
In quest’ultima ipotesi, spetta al danneggiato provare la violazione contrattuale, l’esistenza e l’entità del pregiudizio subito, nonché il nesso di causalità adeguato tra questi due elementi; la colpa essendo presunta (Wiegand in Comm. di Basilea, 1996, n. 5 e segg. ad art. 97 CO; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, 1991, pag. 222 e segg.).
Riferendo di una “presenza di usura (linea scura) arretrata rispetto al normale totale avvolgimento” il perito fa una constatazione attribuendo all’utente della tenda un “utilizzo scorretto” (risposta 7). Sennonché deve essere puntualizzato:
che nessuna testimonianza, nemmeno quella (eventuale) dello stesso perito, attestano quell’utilizzo scorretto che l’arch. __________ può solo presumere;
che la fotografia no. 9, allegata al rapporto in esame, dà un’idea della descritta linea scura delle tende da sole, ma non prova che la linea scura visibile sulle tende oggetto della lite sia dovuta al preteso uso scorretto attribuito alla convenuta, già perché la stessa riproduzione fotografica non mostra lo stato della altre tende da sole dell'immobile (che appaiono completamente avvolte) come oggetti di riferimento e di paragone.
In queste condizioni la decisione impugnata appare in manifesto contrasto con la carenza di prove sulla pretesa errata e negligente manutenzione delle tende da sole, riconosciuta dal primo giudice a carico della convenuta; essa, in particolare, dà l’impressione di rappresentare piuttosto una soluzione di equità (art. 4. CC), possibilità che il legislatore non ha previsto per i casi in cui una parte non fa fronte, negligentemente, al proprio onere probatorio.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 8 agosto 1996 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 10 luglio 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia, fissata in fr. 150.- e le spese, da
anticipare dall’istante, sono poste a carico dell’istante, che rifonderà alla convenuta la somma di fr. 300.- a titolo di ripetibili.
. II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 80.-
b) spese fr. 40.-
fr. 120.-
anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico __________, che verserà inoltre alla controparte la somma di fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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