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Numero d'incarto:
16.1996.97
Data decisione, Autorità:
04.03.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00097
Lugano
04 marzo 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per statuire sullo scritto 7 agosto 1996 di
nell’ambito
della procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti contro di lui
promossa con istanza 20 giugno 1996
da
e
decisa con sentenza 29 luglio 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione
5,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con sentenza 29 luglio
1996 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5 accogliendo l’istanza 20
giugno 1996 inoltrata dall’impresa di costruzioni __________, ha rigettato in
via provvisoria l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________dell’UE
di Lugano notificatogli per il recupero di fr. 3’100.- oltre accessori a saldo
di pretese dell’istante per l’esecuzione dei progetti di costruzione della casa
del convenuto;
che con scritto del 7
agosto 1996 __________ ha manifestato di volersi opporre alla domanda di
rigetto dell’opposizione spiegandone i motivi, così come anticipato al contraddittorio
in occasione del quale egli si era espressamente riservato la possibilità di
indicare le ragioni a sostegno della propria contestazione della pretesa
avversaria in una successiva procedura di disconoscimento del debito (cfr.
verbale 29 luglio 1996);
che dalla lettura di
questo scritto si evince che __________ non è intenzionato a ricorrere contro
il giudizio pretorile, bensì intende, così come chiaramente suggeritogli in
occasione dell’udienza di discussione e come appare dallo stesso verbale,
proporre un’istanza di disconoscimento del debito;
che di conseguenza lo
scritto 7 agosto 1996 va ritornato alla Pretura di Lugano affinché abbia ad
istruire la causa ai sensi degli art. 291 segg. CPC, intimando l’istanza alla
controparte e citando le parti alla discussione,
Per i quali motivi,
pronuncia:
-
Lo scritto 7 agosto
1996 __________ viene ritornato alla Pretura di Lugano ai sensi dei considerandi.
-
Il presente giudizio
è esente da tasse e spese.
-
Intimazione
a:
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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