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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.164
Data decisione, Autorità: 20.08.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00164
Lugano 20 agosto 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 novembre 1995 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 11 ottobre 1995 del Giudice di pace del circolo del Gambarogno nella causa civile inappellabile promossa con istanza 13 luglio 1995 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 690.- oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domande parzialmente accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 13 luglio 1995 la __________) ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 690.- oltre accessori, a saldo delle fatture 30 settembre e 31 ottobre 1994 emesse per forniture di avena e rimaste insolute;
che all’udienza del 13 settembre 1995 il convenuto, pur non contestando di aver acquistato la merce fatturata ha sostenuto di aver pattuito con un rappresentante dell’istante uno sconto quale premio fedeltà - da calcolarsi a fine anno a dipendenza del quantitativo complessivo di merce acquistata - sconto che ha opposto in compensazione al credito di controparte;
che con il querelato giudizio il primo giudice, ammettendo l’eccezione sollevata dal convenuto, ossia riconoscendo la pattuizione tra le parti di uno sconto a dipendenza dell’entità degli acquisti del convenuto, ha parzialmente accolto l’istanza nel senso di dedurre dall’importo fatturato di fr. 690.- gli sconti di spettanza del convenuto da calcolarsi sulla base del tariffario del 1° ottobre 1993, senza tuttavia quantificare il risultato di questa operazione;
che con il presente tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice la violazione di norme procedurali per aver assunto d’ufficio delle prove senza indire un‘udienza per la discussione delle stesse e, nel merito, per aver accolto l’eccezione di compensazione sollevata dal convenuto nonostante egli non l’abbia provata, con particolare riferimento al suo ammontare;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni non avendo ritirato l’invio raccomandato contenente l’allegato ricorsuale;
che deve essere accolta la censura ricorsuale, secondo la quale la mancata convocazione delle parti alla discussione sulla documentazione prodotta dall’istante durante la causa costituisce violazione di norme procedurali e lesione del diritto di essere sentito dell’ istante;
che poco importa attraverso quale istituto procedurale il giudice ha richiesto a una parte ulteriore documentazione, stante l’obbligo di citare le parti al dibattimento finale (art. 297 CPC) e il divieto di assumere prove dopo il dibattimento finale, rispettivamente di decidere senza aver offerto alle parti la possibilità di discuterle (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, art. 282, n. 5);
che nella fattispecie, procedendo all’emanazione del giudizio senza aver dato alle parti la possibilità di esprimersi in contraddittorio sulle nuove prove, il giudice di pace ha violato il diritto di essere sentito delle parti;
che questa carenza procedurale costituisce motivo di cassazione in virtù dell’art. 327 lett. e CPC;
che tale sanzione procedurale comporta, nel caso concreto, il rinvio degli atti al primo giudice per nuovo giudizio, previa riconvocazione delle parti alla discussione della nuova documentazione assunta d’ufficio dal giudice (documentazione allegata allo scritto 22 settembre 1995 dell’istante);
che abbondanzialmente va ricordato al giudice l’obbligo di emettere una sentenza motivata e chiara, con particolare riferimento al suo dispositivo che non deve essere, come in concreto, soggetto a interpretazione (Cocchi/Trezzini, op.cit, ad art. 285, n. 11): nel caso specifico avrebbe dovuto quantificare il credito dell’istante anche per il riflesso sulla decisione di rigetto definitivo dell’opposizione;
che data la particolarità della fattispecie non si prelevano tasse e spese giudiziarie,
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
dichiara:
I. Il ricorso per cassazione 2 novembre 1995 della __________ __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 11 ottobre 1995 del Giudice di pace del circolo di Gambarogno è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi.
II. Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 100.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Gambarogno
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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