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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.163
Data decisione, Autorità: 20.08.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00163
Lugano 20 agosto 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 31 ottobre 1995 presentato nella forma dell’appello da
patr.
contro
il decreto di stralcio 23 ottobre 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 30 giugno 1995 nei confronti di
patr. dallo studio legale __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’856.80 oltre accessori, domanda sulla quale il primo giudice non si è pronunciato decretando la nullità dell’istanza per mancanza di un presupposto processuale quale la legittimazione del rappresentante,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 30 giugno1995 __________ ha convenuto in giudizio la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’856.80 oltre accessori;
che in sede di contraddittorio la convenuta ha eccepito in limine litis la carenza di legittimazione del rappresentante legale dell’istante nella persona del lic. iur __________ in quanto non iscritto nell’Albo dei praticanti del Cantone Ticino;
che con decreto 23 ottobre 1995 il primo giudice, accertata la carenza di legittimazione del lic.iur__________, ha stralciato la causa dai ruoli, considerata la nullità di tutti gli atti processuali;
che con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quel ricorso per cassazione in virtù dei combinati art. 15 CPC e 13 LOG, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento; il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente concluso alla carenza di legittimazione processuale del lic.iur. __________, esclusione che a dire del ricorrente non trova riscontro in nessuna norma di legge;
che per quanto attiene alla ricevibilità del ricorso, contestata da controparte, va rilevato che per costante giurisprudenza di questa Camera anche se carente dell’indicazione del motivo di cassazione invocato così come lo prevede l’art. 329 cpv. 2 lett. d CPC, il ricorso è comunque valido se dalla sua motivazione affiorino con evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare con facilità sia il motivo di cassazione addotto che la norma legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 329, n. 5);
che nella fattispecie, il titolo di cassazione sul quale il ricorrente basa implicitamente il suo gravame è quello dell’errata applicazione di norme di diritto formale, violazione sanzionata dall’art. 327 lett. g CPC: da qui la ricevibilità del ricorso;
che la legittimazione del rappresentante della parte è un presupposto processuale che il giudice, in caso di dubbio, deve esaminare d’ufficio (art. 97 cifra 4 CPC);
che controversa nella fattispecie è la legittimazione quale rappresentante dell’istante del lic. iur. __________, praticante presso lo studio legale dell’avv. __________;
che per l’art. 64 CPC quali patrocinatori possono fungere, oltre agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone, anche i praticanti ai quali è concesso di esercitare la rappresentanza processuale sotto la vigilanza dell’avvocato presso il quale esercitano la pratica (art. 64 cpv. 3 CPC);
che per poter svolgere la pratica legale il praticante deve fare istanza scritta alla Camera per l’avvocatura e il notariato allegando in originale i documenti che comprovano l’adempimento delle condizioni enumerate all’art. 1 del Regolamento di applicazione della Legge sull’avvocatura;
che la Camera per l’avvocatura e il notariato, se sono dati i presupposti, ammette il richiedente alla pratica legale e ne fa menzione nell’elenco dei praticanti (art. 3 RAvv);
che solo previa iscrizione in quest’elenco il praticante può compiere atti di patrocinio in conformità con l’art. 64 cpv. 3 CPC e con l’art. 8 cpv. 2 RAvv;
che, in altre parole, la rappresentanza processuale da parte di praticanti non dipende esclusivamente - come pretende la ricorrente- dall’autorizzazione alla stessa attività conferita all’avvocato di pratica, ma è regolata da specifiche norme;
che tali norme concernono però esclusivamente la pratica legale presso uno studio del Canton Ticino, come si deduce dall’art. 4 LAvv;
che pertanto appare irrilevante che il lic.iur. __________ sia autorizzato alla rappresentanza dalla Commissione di sorveglianza sugli avvocati del Canton __________ (già perché verosimilmente tale permesso potrebbe concernere il solo territorio __________, né se ne conoscono i presupposti sostanziali d’ottenimento), così come è indifferente il fatto che l’avv. __________ possa esercitare nel nostro Cantone, pur tenendo lo studio a __________;
che nella fattispecie al lic.iur. __________, non iscritto nell’albo dei praticanti del Cantone Ticino, difetta pertanto la legittimazione al patrocinio di parte;
che il ricorso, nel quale non è ravvisabile il titolo di cassazione invocato, deve pertanto essere respinto,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso 31 ottobre 1995 __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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