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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.162
Data decisione, Autorità: 19.12.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00162
Lugano 19 dicembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 ottobre 1995 presentato da
__________ rappr. __________
contro
la sentenza 19 ottobre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 24 luglio 1995 nei confronti di
con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 24 luglio 1995 il __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 2’567.25, importo corrispondente all’imposta comunale 1987 oltre interessi e accessori;
che quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la notifica di tassazione 29 novembre 1991 relativa all’imposta cantonale 1987-88 (doc. B), regolarmente passata in giudicato, e il conteggio allestito dall’istante il 27 luglio 1993 (doc. C) con l’indicazione “cresciuto in giudicato”;
che all’udienza di contraddittorio nessuno è comparso;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non considerando la documentazione agli atti un valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF, in particolare non menzio-nando il doc. C i rimedi di diritto nonchè l’attestazione del passaggio in giudicato;
che con il presente tempestivo gravame il __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento; il ricorrente rimprovera in sostanza al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale negando alla documentazione allegata all’istanza il carattere di titolo esecutivo;
che la documentazione prodotta con il ricorso (facsimile bolletta comunale) deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;
che per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a);
che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.);
che questo esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF;
che in particolare, l'esame inteso ad accertare se la documen-tazione prodotta può essere parificata a sentenza esecutiva si estende ai seguenti requisiti: regolarità e autenticità della forma del titolo, regolarità della sua intimazione e sua forza di cosa giudicata;
che l’art. 222 della vecchia LT (in seguito vLT), applicabile alla presente fattispecie in virtù della norma transitoria di cui all’art. 326 cpv. 2 LT, sancisce il principio secondo cui le tassazioni e le altre decisioni delle autorità fiscali, passate in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF;
che l’art. 243 vLT legittima i Comuni a prelevare un’imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, un’imposta sull’ utile e sul capitale delle persone giuridiche, un’imposta immobiliare e un’imposta personale;
che in quest’ambito il Comune non gode di un potere di imposizione diretto bensì derivato e limitato al prelievo delle imposte designate dal legislatore cantonale e nella misura da questo prevista;
che secondo la LT l’imposta comunale è prelevata in un percento dell’imposta cantonale base, ossia in funzione del moltiplicatore che viene stabilito annualmente dal Municipio (art. 246 cpv. 1 vLT e art. 162 LOC);
che nel caso concreto il convenuto non ha impugnato la notifica di tassazione 29 novembre 1991 relativa all’imposta cantonale 1987 - 88 che, come detto, costituisce la base di calcolo dell’ imposta comunale, ragione per la quale una contestazione del quantum d’imposta comunale non è più proponibile;
che la decisione impugnata che ha negato il rigetto definitivo dell’opposizione non potendo equiparare il conteggio di cui al doc. C a una bolletta comunale in quanto carente dei mezzi di impugnazione nonchè dell’attestazione di passaggio in giudicato, non può essere condivisa;
che infatti, ritenuto che per la maggior parte dei Comuni ticinesi, tra i quali quello di __________, la bolletta d’imposta viene allestita a opera del Centro cantonale di informatica di __________ e dallo stesso notificata al contribuente, per il Comune diviene praticamente impossibile produrre in giudizio una copia di simile documento;
che quindi, a comprova dell’ammontare del proprio credito di imposta, il Comune può solo produrre, oltre evidentemente alla notifica di imposta cantonale passata in giudicato, un conteggio simile a quello che ci occupa, conteggio sul quale figurano tutti i dati necessari per il calcolo dell’imposta, ossia l’ammontare dell’ imposta cantonale base (fr. 3’827.90 non più contestabile), nonchè il moltiplicatore di imposta in vigore nel __________ nel 1987 (80%);
che per quanto attiene agli interessi di mora e alla tassa di diffida, in quanto previsti dalla LT (art. 219 e 220 per il rinvio di cui all’art. 269 vLT in materia di imposta comunale), gli stessi devono essere riconosciuti all’istante nella misura richiesta, rimasta incontestata dalla controparte;
che ne discende che la documentazione allegata all’istanza, alla quale l’escusso non ha opposto nessuna valida eccezione avendo rinunciato a presenziare al contraddittorio, costituisce valido titolo esecutivo per l’importo posto in esecuzione;
che la decisione impugnata deve quindi essere annullata ricorrendo gli estremi dell’art. 327 lett. g CPC;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
dichiara:
I. Il ricorso per cassazione 30 ottobre 1995 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 19 ottobre 1995 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
Di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________ dell’UE di Lugano.
II. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 90.-, già anticipati dal ricorrente, vanno poste a carico di __________ il quale rifonderà al __________ l’importo di fr. 100.- quale indennità di questa sede.
III. Intimazione a:
__________ - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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