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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.95
Data decisione, Autorità: 26.02.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00095
Lugano 26 febbraio 1997/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 luglio 1996 presentato da
contro
la sentenza 12 luglio 1996 del Giudice di pace del circolo della Melezza nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 10 gennaio 1995 da
rapp.
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no__________dell’UEF di Locarno, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 10 gennaio 1995 il __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 627.40 oltre accessori, importo comprendente l’imposta sulla sostanza immobiliare per il 1987;
che quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la notifica di tassazione 27 giugno 1989 relativa al riparto intercomunale di imposta per il periodo 1987 e 1988 (doc. E), regolarmente passata in giudicato, e la bolletta per l’incasso dell’imposta immobiliare (doc. D) con l’attestazione della sua regolare notifica al contribuente e la mancata impugnazione della stessa;
che all’udienza indetta per il contraddittorio l’escusso si è opposto alla pretesa avversaria sollevando l’eccezione di prescrizione del credito fiscale;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 543.60 (fr. 577.30 dedotto un acconto di fr. 33.70), ritenendo infondata l’eccezione di prescrizione dell’imposta sollevata dall’escusso per il fatto che il termine quinquennale di cui all’art. 231 della Legge tributaria del 28 settembre 1976 (abrogata con l’entrata in vigore della nuova LT il 1° gennaio 1995) non sarebbe decorso valendo quale inizio quello dell’intimazione della bolletta (18 marzo 1994) e non quello della notifica della decisione di riparto intercomunale dell’imposta (27 giugno 1989);
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 9 agosto 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare per aver considerato determinante ai fini della verifica dell‘eccezione di prescrizione la data di intimazione della bolletta di imposta 18 marzo 1994 nonostante questa non gli sia mai stata intimatata, anzichè la data di notifica della decisione di riparto intercomunale dell’imposta (27 giugno 1989);
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;
che secondo l'art. 80 LEF quando il credito si fonda su di una sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione, ritenuto che sono parificate alle sentenze esecutive le decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico a cui il Cantone attribuisca forza esecutiva (art. 80 cpv. 2 LEF);
che l’art. 222 della v LT (applicabile in virtù della norma transitoria di cui all’art. 324 cpv. 2 LT) sancisce il principio secondo cui le tassazioni e le altre decisioni delle autorità fiscali, passate in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF, ragione per la quale la bolletta di imposta 18 marzo 1994 relativa al prelievo dell’imposta immobiliare 1987 regolarmente intimata al ricorrente e passata in giudicato, costituisce valido titolo esecutivo;
che a proposito di questa bolletta, la censura ricorsuale secondo la quale l’istante non avrebbe provato l’avvenuta intimazione della medesima non può essere considerata in quanto sollevata per la prima volta con il presente atto ricorsuale, quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC); dinanzi al primo giudice il convenuto ha infatti sollevato solo l’eccezione di prescrizione del credito mentre non ha contestato di aver ricevuto la bolletta in discussione, peraltro allegata all’istanza e quindi a disposizione delle parti al contraddittorio;
che per l’art. 81 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato su una sentenza esecutiva, l’opposizione è rigettata a meno che l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, che è stato prorogato il termine per il pagamento oppure che è prescritto: su quest’ultima eccezione di prescrizione l’escusso ha fondato la propria opposizione;
che secondo l’art. 231 cpv. 1 vLT i crediti fiscali si prescrivono dopo 5 anni dal momento in cui la tassazione è passata in giudicato;
che per decisione di tassazione bisogna intendere l’atto con il quale l’autorità fiscale effettua il calcolo dell’imposta a carico del contribuente, manifestando altresì l’intenzione di procederne all’incasso, ciò che in concreto non è avvenuto con la decisione di riparto intercomunale dell’imposta (dalla quale risulta il valore della sostanza immobiliare sita nel Comune), bensì con la notifica della bolletta 18 marzo 1994 dalla quale emergono i dati necessari per il calcolo e la verifica dell’imposta (valore di stima e percentuale per il calcolo dell’imposta ai sensi dell’art. 264 vLT), oltre al termine di pagamento e ai rimedi di diritto per un’eventuale contestazione;
che quindi, come correttamente concluso dal primo giudice, l’eccezione di prescrizione del credito fiscale è infondata;
che il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve pertanto essere respinto;
che alla controparte che non ha presentato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa sede,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 23 luglio 1996 __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Melezza
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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