AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2010.152
Data decisione, Autorità: 08.11.2010, IICCA
Titolo: Esclusione del Pretore per parentela con patrocinatore (padre/figlio) di una parte -
Incarto n. 12.2010.152
Lugano 8 novembre 2010/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. __________ (nomina di un amministratore della comproprietà) della Pretura del Distretto di __________, __________ promossa con istanza 4 febbraio 2009 da
CO 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
CO 2 patrocinato dall’ PA 2
giudicando ora sulla dichiarazione del 4 agosto 2010 con cui il Pretore IS 1 ha dichiarato di ravvisare un caso di astensione nei riguardi del patrocinatore del convenuto;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
Il 4 febbraio 2009 CO 1 ha convenuto davanti al Pretore di __________, __________, il fratello CO 2 per ottenere la nomina di un amministratore della comproprietà sulla part. __________ RD __________. Tra le parti è pendente dalla stessa data un’altra causa tendente allo scioglimento della comproprietà e a diverse pretese creditorie (OA.2009.65). Il convenuto è patrocinato dall’avv. PA 1, studio legale __________. All’udienza dell’11 marzo 2009 l’istante ha confermato la propria domanda, alla quale si è opposto il convenuto ed entrambe le parti hanno proposto mezzi di prova. La causa si trova attualmente nella fase istruttoria.
Il 4 agosto 2010 il Pretore IS 1 ha comunicato alle parti di escludersi dalla causa per il motivo che sua figlia MLaw __________ aveva iniziato il 2 agosto 2010 la pratica legale e notarile presso lo studio legale __________. Le parti sono rimaste silenti e il Pretore ha trasmesso il 25 agosto 2010 l’incarto al Tribunale d’appello per decisione sull’astensione.
Ogni Pretore è escluso dall’esercizio delle proprie funzioni nelle ipotesi enunciate dall’art. 26 CPC. Deve ricusarsi altresì ove riconosca in sé gli estremi dell’art. 27 CPC. Nell’una e nell’altra eventualità egli comunica la sua astensione alle parti (art. 28 e 29 cpv. 1 CPC). Gli atti vanno sempre trasmessi, che le parti contestino l’astensione, la approvino o restino silenti, alla Camera civile di appello per il giudizio (Rep. 1997 pag. 212 n. 51). Il corso della causa rimane nel frattempo sospeso (art. 31 cpv. 1 CPC). La legge non precisa quale “Camera civile del Tribunale di appello” (art. 30 cpv. 1 CPC) sia chiamata a statuire su esclusioni e ricuse. Ognuna delle due Camere civili tratta così, per principio, le astensioni che riguardano le procedure a essa attribuite per materia (art. 48 lett. a e b LOG). Può accadere di conseguenza che in cause di diverso oggetto pendenti davanti allo stesso Pretore un’astensione vada trattata dalla Prima Camera civile e un’altra dalla Seconda Camera civile. Senza dimenticare che di esclusione e ricuse possono occuparsi anche la Camera di esecuzione e fallimenti (su appello) e la Camera di cassazione civile (su ricorso per cassazione: art. 327 lett. c CPC).
Nella fattispecie la causa vertente tra le parti si fonda su un rapporto di comproprietà e dovrebbe quindi essere trattata dalla Prima Camera civile, competente in tale materia. Se non che, la Seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha già statuito sull’esclusione del Pretore della __________, per i medesimi motivi esposti il 4 agosto 2010, in diversi incarti di sua competenza (12.2010.146, 12.2010.148, 12.2010.147, 12.2010.149). Appare quindi ragionevole che quest’ultima Camera, d’intesa con la Camera competente per materia, continui a trattare lo stesso caso d’astensione, con attrazione di competenze, per motivi di economia processuale e per evitare il rischio di giudizi contraddittori (sentenza della I Camera civile del 29 ottobre 2008, inc. 11.2008.126 consid. 3 e 4). Una possibilità analoga figura sul piano federale all’art. 23 cpv. 1 LTF.
Anche se si volesse interpretare restrittivamente l’art. 26 lett. a CPC per il fatto che la figlia del Pretore è una dipendente del patrocinatore del convenuto e non lo patrocina ella medesima, la situazione potrebbe in ogni modo essere considerata quale grave ragione ai sensi dell'art. 27 CPC che permette la ricusa del giudice, e la decisione di astenersi dal trattare la causa meriterebbe in ogni caso conferma. Il rapporto di parentela del Pretore con la praticante legale costituisce infatti una circostanza oggettiva tale da dare l’apparenza della prevenzione, ciò che è sufficiente per la ricusazione (Weber, in: Basler Kommentar ZPO, n. 3 e 5 ad art. 47).
Nel Cantone Ticino, secondo quanto dispone l’art. 73 della Costituzione cantonale, i tribunali esercitano il potere giudiziario, decidono in modo indipendente e sono vincolati dalla legge; essi non possono applicare norme cantonali che fossero contrarie al diritto federale o alla Costituzione cantonale. La constatazione che l’art. 34 cpv. 2 LOG viola la Costituzione cantonale, quella federale e la CEDU, ha come conseguenza che non può essere riconosciuto alcun potere giurisdizionale al Segretario assessore. L’accoglimento della domanda di astensione del Pretore implica pertanto che la causa deve essere trasmessa per la continuazione della procedura e l’emanazione della sentenza al Pretore viciniore, ovvero a quello della sezione 3 (art. 11 del Regolamento sulle Preture).
La richiesta di astensione provenendo dal Pretore, non si prelevano oneri processuali (art. 148 cpv. 2 CPC). Non si attribuiscono ripetibili, le parti non avendo presentato osservazioni.
Sul piano federale contro l’odierna sentenza è proponibile il ricorso in materia civile – trattandosi di competenza – indipendentemente dal carattere finale della decisione (art. 92 LTF).
Per i quali motivi,
visti gli art. 26 e seg. CPC
decreta:
È confermata l'esclusione del Pretore del Distretto di __________, sezione 2, IS 1 dall'occuparsi della procedura __________.
Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
Intimazione:
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno a 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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