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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.156
Data decisione, Autorità: 02.08.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00156
Lugano 2 agosto 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 ottobre 1995 presentato da
__________ (patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 13/22 settembre 1995 della Pretura del Distretto di Leventina nella causa a procedura ordinaria inappellabile (inc. no. 373/89 inapp.) dipendente da istanza 18 luglio 1989 promossa nei confronti della
__________ (patr. dall’avv. __________)
con la quale si chiedeva la condanna della convenuta al pagamento di fr. 2’500.- oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________dell’UEF di Zurigo, domande accolte dal primo giudice limitatamente all’importo di fr. 788.70 oltre accessori,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Il signor __________, al volante di una vettura __________ targata __________ __________, intestata alla moglie __________, dopo essere uscito della galleria del __________ si spostò sulla corsia di sorpasso ed iniziò a superare alcune macchine che lo precedevano. Poco prima di giungere all’altezza della galleria di __________ egli si apprestava a superare un veicolo __________o di colore bianco, quando il conducente di quest’ultima prese a spostarsi sulla corsia di sorpasso. Sorpreso da tale manovra, il __________ dapprima azionò l’avvisatore acustico e successivamente strinse verso sinistra per evitare la collisione: in seguito a ciò, le ruote della Lancia andarono a toccare il terrapieno erboso centrale, facendogli perdere il controllo della vettura, che, attraversato l’intero asse stradale, terminò la sua corsa tra la corsia d’emergenza e la corsia di destra, dopo aver urtato il guardavia di destra.
Il conducente della __________ bianca che continuò la sua corsa non poté essere identificato.
A mente dell’istante la responsabilità per l’accaduto sarebbe integralmente da imputare allo scorretto comportamento tenuto dal conducente della __________ bianca, colpevole di aver ostacolato la manovra di sorpasso intrapresa da __________. Atteso che il sinistro era stato cagionato da un veicolo di cui non si conosceva il detentore, ne discendeva che la __________ nella sua qualità di compagnia d’assicurazioni designata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia per rispondere nel caso di danni cagionati da veicoli non identificati (art. 76 LCS) era senz’altro tenuta a rifonderle il danno subito.
All’udienza di contraddittorio la __________ si è opposta all’istanza, ritenendo in sostanza che l’incidente stradale era accaduto per colpa esclusiva di __________, il quale da una parte aveva tenuto una velocità eccessiva e dall’altra non era stato in grado di padroneggiare la propria vettura. Anche l’ammontare del danno era infine contestato.
Con sentenza 13 settembre 1995 il Pretore, in parziale accoglimento dell’istanza, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 1’788.70 oltre interessi. Il giudice di prime cure ha innanzitutto accertato che l’incidente era stato principalmente causato dal conducente della __________ bianca; a __________ andava tuttavia attribuita una colpa lieve, per non essere stato in grado di padroneggiare il proprio veicolo nella concreta situazione di pericolo (art. 31 LCS) e in particolare per non aver frenato per tempo, pur avendone avuto la possibilità. Egli ha pertanto concluso per una responsabilità di 1/3 a carico del __________ e di 2/3 a carico dello sconosciuto conducente della __________ bianca e per esso a carico della convenuta, ciò che comportava la condanna di quest’ultima al pagamento di una quota di 2/3 delle spese di riparazione, ammontanti complessivamente a lit. 2’353’530 (doc. B, al tasso di cambio del giorno del pagamento di fr. 1.14 per 1’000 lit.).
Con nuova decisione 22 settembre 1995, conseguente ad un’istanza di rettifica presentata dalla convenuta, il Pretore ha provveduto a riformare il suo precedente giudizio nel senso che la convenuta è stata ora condannata a rifondere a controparte fr. 788.70 oltre interessi: il primo giudice, per dimenticanza assimilabile ad un errore di calcolo, aveva infatti omesso di tener conto della franchigia di fr. 1’000.- prevista obbligatoriamente per i danni causati dai veicoli a motori non identificati (art. 76 cpv. 1 LCS e 52 cpv. 3 OAV).
Delle tempestive osservazioni della parte convenuta si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 cons. 3a; 119 Ia 32 cons. 3, 119 Ia 117 cons. a).
La circostanza risulta sufficientemente provata dagli atti di causa: in particolare, nel verbale di polizia, lo stesso __________ ha ammesso di circolare ad una velocità di 120 Km/h (“in quel momento la mia velocità era di circa 120 Km/h”, doc. B inc. 2097; la tesi di un aumento della velocità da 100 Km/h a 120 Km/h per effettuare il sorpasso è stata del resto ritenuta verosimile anche dal perito giudiziario, perizia p. 8, 13 e 15): il tentativo di far apparire la sua velocità inferiore a quella precedentemente dichiarata -avvenuto però in un momento sospetto, segnatamente nel corso di causa (cfr. interrogatorio formale __________, domanda 2.1 “avevo dichiarato alla polizia questa velocità di 120 Km/h, in realtà pensavo di circolare a 100 Km/h”) non è in effetti degno di protezione, tanto è vero che in sede testimoniale il __________ ha dovuto nuovamente ammettere che “per quanto riguarda l’indicazione sul verbale di interrogatorio di polizia della velocità di 120 Km/h devo dire che la stessa indicazione è stata fatta su insistenza dell’agente verbalizzante. Sono comunque io che ho pronunciato la cifra 120” (verbale p. 3) e ciò quantunque il __________ abbia valutato più prudentemente la velocità del conducente della __________ (nell’ordine di 100 - 120 Km/h, verbale p. 4 risposta 4 all’avv. __________).
7.1 La dottrina è concorde nel ritenere che la velocità massima sia per sua natura assoluta: essa deve pertanto essere ossequiata dall’utente della strada anche se le condizioni della strada e le altre circostanze concrete potrebbero far apparire comunque adeguata una velocità superiore; in altri termini, in presenza di un segnale di velocità massima la facoltà dell’utente di scegliere la velocità adeguata subisce una precisa limitazione verso l’alto (Schaffhauser, Grundriss des Schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Vol. I, Berna 1984, N. 486).
Ora, è innegabile che un conducente, che -come nella fattispecie- guida a una velocità di 120 Km/h su una strada ove il limite è di soli 100 Km/h, e oltretutto in vicinanza di una galleria si assume la responsabilità di aumentare il rischio connesso con la guida di un veicolo a motore nelle specifiche circostanze; tanto più se ciò avviene - come nel concreto - durante un sorpasso in autostrada.
7.2 È vero che il perito giudiziario a p. 22 del suo referto ha dapprima precisato che “le cause dell’incidente non vanno ricercate tanto nelle velocità quanto nella situazione di pericolo venutasi a creare” (risposta 4.1.7.2), mentre successivamente, nel corso della delucidazione orale della perizia, ha affermato di non ritenere “che la differenza da 120 a 100 Km/h sia nella fattispecie determinante” (risposta N. 4 all’avv. __________, verbale p. 4). Ciò non significa però -come invece vorrebbe la ricorrente- che la velocità eccessiva tenuta dal __________ non sia (parzialmente) causale per l’incidente, tanto più che la questione circa l’esistenza di un nesso causale adeguato tra la violazione di una norma della circolazione e il sinistro è una questione giuridica (il cui esame compete al giudice) e non tecnica, di competenza del perito giudiziario.
A giudizio di questa Camera, non può essere considerata arbitraria la conclusione del primo giudice per aver ammesso l’esistenza di un nesso causale adeguato fra il danno lamentato dall’istante e la velocità del proprio veicolo: ha fondamento ragionevole e conforme alla comune esperienza che tale comportamento può aver reso ancor più pericolosa la situazione particolare scatenata dalla manovra a sorpresa del conducente della __________. Nè il perito è stato in grado di escludere questa eventualità, pur realizzando - come s’è visto- l’incidenza della velocità presunta.
8.1 La questione a sapere se nel caso concreto il __________ debba o meno essere rimproverato per non aver frenato per tempo e per aver optato per una manovra che si è però rivelata solo parzialmente efficace, può tuttavia rimanere tranquillamente irrisolta, atteso che la giurisprudenza appena evocata si applica solo nel caso in cui al conducente a sua volta non possa essere rimproverata alcuna colpa (DTF 106 IV 391), ciò che non è il caso nella fattispecie, dovendosi già rimproverare al __________ una velocità eccessiva (cfr. cons. 7).
8.2 A titolo puramente abbondanziale, va osservato che se anche il lasso di tempo tra l’istante in cui il __________ percepì lo spostamento della Volvo e quello in cui deviò a sinistra fosse stato minore rispetto ai 4 secondi ipotizzati dal primo giudice, ovvero di 3 secondi -come ritenuto dalla ricorrente- ciò non significherebbe ancora che il conducente fosse esente da qualsiasi colpa.
Il Pretore ha in effetti accertato sulla base della testimonianza __________ (verbale p. 2 risposta 4), che la __________ si era spostata sulla carreggiata di sinistra in modo non brusco, per cui era sicuramente facoltà del __________ di frenare tempestivamente: non avendolo fatto, al conducente dalla __________ poteva essere imputata una concolpa. La conclusione cui è giunto il giudice di prime cure, basata sulla testimonianza oggettivamente più attendibile agli atti -quella cioè del solo teste che non aveva un interesse concreto nella vertenza (mentre i __________ e __________, che riferivano di una manovra improvvisa da parte del conducente della __________, erano palesemente interessati a caricare la responsabilità del sinistro al conducente non identificato)- fosse anche opinabile, ciò che non sembra però essere il caso, è tutt’altro che arbitraria, in quanto frutto del suo apprezzamento, fondata sulle risultanze istruttorie e in ogni caso non priva di una certa logica (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 21, 22, 24, 26 ad art. 327).
Potendosi pertanto attribuire una certa concolpa al __________ a dipendenza del superamento del limite massimo di velocità consentita, rientra nell’apprezzamento del giudice di graduare la ripartizione delle colpe. Quella di 1/3 a carico della ricorrente può invero apparire opinabile, ma non è ancora arbitraria: per questo motivo l’auspicata cassazione non può essere accolta, tanto più che a carico del conducente della __________ è pur stata riconosciuta una responsabilità preponderante.
Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura ricorsuale seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. Il ricorso per cassazione 4 ottobre 1995 __________ è respinto.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 300.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 150.- a titolo di ripetibili di questa sede ricorsuale.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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