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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.93
Data decisione, Autorità: 07.01.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00093
Lugano 7 gennaio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 31 luglio 1996 presentato da
contro
la sentenza 29 maggio 1996 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Bellinzona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 9 maggio 1996 da
avv.
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’419.75 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UEF di Bellinzona, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 9 maggio 1996 l’avv. __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’419.75 oltre accessori a saldo della nota professionale emessa il 22 novembre 1995 per il patrocinio legale del convenuto nella causa di divorzio contro di lui promossa dalla moglie;
che con il querelato giudizio il primo giudice, posto che il convenuto non ha contestato la pretesa dell’istante non avendo partecipato al contraddittorio, ha accolto l’istanza ritenendo sufficientemente comprovato il credito fatto valere in causa;
che con atto ricorsuale 31 luglio 1996, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 2 settembre 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente lamenta la lesione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare al contraddittorio non essendogli pervenuta la relativa citazione;
che con osservazioni 28 agosto 1996 la controparte postula la reiezione del gravame;
che per quanto attiene alla tempestività del ricorso, il termine per proporre ricorso per cassazione è di 20 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 328 cpv. 1 CPC), dove per notificazione si intende la consegna al suo destinatario (art. 120 CPC);
che il termine inizia a decorrere dal giorno successivo all’intimazione della sentenza (art. 131 cpv. 1 CPC);
che nel caso concreto, per i motivi di cui si dirà in seguito, il
cambiamento di domicilio del ricorrente ha reso impossibile la notifica della sentenza mediante invio postale;
che quindi, per la decorrenza del termine di ricorso fa stato la data in cui l’UEF gli ha consegnato una copia della sentenza, ossia il 15 luglio 1996 (doc. A);
che il ricorso, spedito il 31 luglio 1996 (data timbro postale) è pertanto tempestivo;
che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 4 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;
che nella fattispecie con ordinanza 10 maggio 1996, spedita mediante invio raccomandato no. __________il pretore ha citato le parti all’udienza del 29 maggio 1996 per la discussione;
che la raccomandata destinata ad __________ non è stata ritirata dall’interessato e, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata alla pretura la quale ha proceduto ad una nuova notifica con lettera semplice il 24 maggio 1996, invio anche questo ritornato al mittente il 29 maggio 1996 con l’indicazione ”partito senza lasciare indirizzo” (doc. B);
che il ricorrente sostiene di non aver ricevuto né la citazione né l’invito di ritiro (art. 157 Ordinanza della legge sul servizio delle poste: RS 783.01);
che quando, come in concreto, il destinatario di una raccoman-data contesta di averla ricevuta e la prova del contrario non può essere portata, non è corretto parlare di notifica conforme, atteso che non si può escludere un errore da parte del funzionario postale (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 124, n. 3; ZR 1996, 1);
che quindi, in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC secondo il quale gli atti di procedura sono nulli se la parte
contro la quale l’atto è diretto non è stata posta in condizione di rispondere, la citazione all’udienza del 10 maggio 1996 deve essere dichiarata nulla, così come ogni atto successivo, in particolare la sentenza impugnata (art. 327 lett. e CPC);
che l’incarto deve così essere ritornato al primo giudice affinché proceda ad un nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti all’udienza di contraddittorio;
che vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si giustifica l’assegnazione di un’indennità al ricorrente;
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 31 luglio 1996 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 29 maggio 1996 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Bellinzona è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.
Il presente giudizio è esente da spese e tassa di giustizia.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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