AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2010.320
Data decisione, Autorità:
28.10.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Dipartimento quale istante
Incarto n.
60.2010.320
Lugano
28 ottobre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 27.5./29.9.2010
presentata dal
IS 1
tendente a conoscere lo stato attuale di
eventuali inchieste a carico di un milite;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera
con scritto 29.9.2010, rimettendosi al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A carico di PI 1 il Ministero pubblico ha emanato un decreto
d’accusa in data 8.9.2008 (DA __________) per titolo di danneggiamento. Il
decreto d’accusa è cresciuto in giudicato.
2.Con la presente istanza il Dipartimento istante chiede
di ricevere copia della decisione penale surriferita. PI 1 ha dato il proprio consenso all’effettuazione di controlli a suo carico.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce
che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.Nel presente caso, con riferimento alle norme indicate
nell’istanza e ritenuto l’accordo della persona interessata, si deve ammettere
l’esistenza di un interesse giuridico legittimo a favore del Dipartimento
istante.
5.L’istanza è accolta. Copia della decisione penale sarà
allegata alla presente decisione destinata al Dipartimento istante.
6.Considerati la natura dell’istante e lo scopo della
richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP e ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
-
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
-
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster