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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.90
Data decisione, Autorità: 07.02.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00090
Lugano 7 febbraio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 luglio 1996 presentato da
__________ patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 15 luglio 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 22 aprile 1996 nei confronti di
__________ patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
In fatto e in diritto:
A valere quale titolo di rigetto dell’opposizione l’istante ha prodotto diversi scritti, in particolare i doc. A, B, C e D, dai quali risulterebbe il riconoscimento da parte del convenuto di un importo complessivo di fr. 19’107.45 a favore di diversi suoi creditori, tra i quali l’istante, importo sul quale egli ha pagato solo fr. 6’425.95 risultando quindi debitore per una parte della differenza.
L’escusso si è opposto alla pretesa avversaria contestando che dalla documentazione agli atti si possa dedurre un valido riconoscimento di debito nei confronti dell’istante. Trattasi infatti gli scritti da lui indirizzati alla __________amministratrice del suo stabile e committente dei lavori eseguiti dall’istante, con i quali sostiene di aver pagato i lavori in discussione mediante versamento alla stessa __________ dell’importo di fr. 6’425.95, contestate tutte le ulteriori pretese di quest’ultima.
Con sentenza 15 luglio 1996 il pretore ha respinto l’istanza non individuando nella documentazione agli atti un valido riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro questo giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove documentali, in particolare di non aver dedotto dalla stesse, considerate nel loro complesso, l’esistenza di un valido riconoscimento di debito.
Con osservazioni 5 settembre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro. In quest’ultima ipotesi il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari, ossia la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione del debitore con la quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di denaro ad una determinata persona; essenziale è in ogni caso che dal raffronto dei singoli documenti e dalla loro connessione risulti in modo chiaro la professione del debito, e che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Favre, Droit des poursuites, 154; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 150-151).
Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA).
Nel caso concreto, l’istante fonda il riconoscimento di debito nei doc. B, C e D, considerati complessivamente. Sennonchè la censura è manifestamente sprovvista di buon diritto. E’ vero che l’escusso non ha contestato il credito dell’istante, ma egli ha esplicitamente negato di voler pagare la somma richiesta a dipendenza dei complessi rapporti di dare-avere fra di lui e __________ (che, dalla documentazione prodotta, potrebbe apparire persino nella veste di rappresentante della società procedente). Ciò che corrisponde esattamente al contrario di un riconoscimento di debito, in tanto in quanto espressione univoca di pagare una somma di denaro.
Per queste ragioni i presupposti dell’art. 327 lett. g CPC non sono adempiuti.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 24 luglio 1996 di __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.- già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di
Locarno-Campagna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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