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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.150
Data decisione, Autorità: 12.09.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00150
Lugano 12 settembre 1996/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 settembre 1995 presentato da
__________ patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 22 agosto 1995 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa civile inappellabile promossa con istanza 12 aprile 1994 da
patr.
con la quale gli istanti hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 5’175.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Contrariamente alle previsioni, la vacanza in __________ delle famiglie __________ e a non ha potuto aver luogo essendo stata loro negata la possibilità di effettuare la partenza dall’aeroporto di __________ / in quanto sprovvisti di passaporto, solo documento di legittimazione che, a mente del personale aeroportuale e della corrispondente italiana di __________ (una dipendente della __________), avrebbe loro permesso l’entrata in __________; ciò che si è tuttavia dimostrato errato essendo documento sufficiente la carta di identità in possesso dei partecipanti.
Con istanza 12 aprile 1994 i coniugi __________ e __________ hanno convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere la restituzione dell’importo versato oltre a fr. 300.- pagati per la trasferta dal loro domicilio all’aeroporto della __________, per un totale di fr. 5’175.-. Essi rimproverano alla convenuta di non aver correttamente adempiuto al contratto di viaggio che li vincolava, non avendo permesso loro l’imbarco a __________ sulla base di un presupposto errato relativo ai documenti personali di legittimazione.
La convenuta, che ha provato di aver fornito corrette indicazioni circa i documenti di legittimazione necessari per il viaggio scelto dagli istanti - nel senso che era sufficiente il possesso della carta di identità - si è opposta alla pretesa avversaria contestando una sua qualsiasi responsabilità per l’errore commesso dal personale dell’aeroporto della __________ con il quale ella non intrattiene nessun tipo di rapporto.
Con il querelato giudizio il pretore, accertata preliminarmente l’inapplicabilità alla fattispecie della Legge federale concernente i viaggi “tutto compreso” poiché entrata in vigore il 1° luglio 1994, quindi successivamente alla conclusione del contratto in esame, ha qualificato il contratto concluso tra le parti quale contratto di organizzazione di viaggio ( “Reiseveranstaltungs-vertrag”) al quale tornano applicabili le norme sul contratto di appalto. Il primo giudice, pur condividendo la tesi della convenuta secondo la quale nessun rimprovero le può essere mosso per le informazioni fornite agli istanti circa i documenti di legittimazione necessari per l’entrata in , ha nondimeno concluso all’accoglimento dell’istanza ritenendo la convenuta responsabile delle violazioni commesse dai suoi subappaltatori (art. 364 cpv. 2 e 101 CO). In altre parole, il pretore ha addebitato alla convenuta la disinformazione del personale addetto al check-in dell’aeroporto di __________ / e della dipendente della __________ che si è occupata degli istanti in quel frangente, per non aver correttamente verificato le istruzioni riportate sul terminale in loro dotazione e dalle quali si sarebbe potuto evincere che i cittadini svizzeri possono recarsi in __________ con la sola carta di identità.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente qualificato il contratto concluso tra le parti quale contratto di organizzazione di viaggio anziché quale contratto di intermediazione. Comunque, anche nell’ipotesi scelta dal pretore, che la ricorrente ribadisce essere errata, rimprovera a quest’ultimo di aver risolto la vertenza applicando indistintamen-te le norme sul contratto di appalto senza avvedersi della particolarità del caso, in particolare del fatto che i responsabili del danno lamentato dagli istanti non possono essere considerati suoi ausiliari non sussistendo con gli stessi alcuna relazione di tipo contrattuale come preteso dal pretore.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Prima dell‘entrata in vigore della Legge federale concernente i viaggi “tutto compreso” avvenuta il 1° luglio 1994, i rapporti giuridici che vincolano una persona a un’agenzia di viaggio erano definiti, a dipendenza del tipo di prestazione fornito, quali contratti di intermediazione o di organizzazione.
Nel primo caso, l’agenzia si impegna a fornire al cliente una determinata prestazione che gli permetta di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi (prenotazione del volo, dell’albergo, ecc), oppure un viaggio “tutto compreso” (Stauder, Le contrat de voyage in RDS 1986, II, p. 410). L’agenzia funge in tal modo semplicemente da intermediario o rappresentante del cliente, effettuando per suo conto le prenotazioni richieste. Questo tipo di contratto soggiace alle norme sul mandato (Stauder, op.cit., p. 411; art. 394 segg. CO).
Nel secondo caso invece, l’agenzia si impegna a fornire a titolo personale un prodotto finito, ossia un insieme di prestazioni predefinite di trasporto, soggiorno e altri servizi, per un prezzo forfetario (Stauder, op.cit., p. 410; Girsberger, Der Reisevertrag in RDS 1986, II, p. 37; Frank in SJZ 1981, 157). Rientra in questa categoria di contratti anche quello con il quale un’agenzia, pur limitandosi a offrire il “prodotto preconfe-zionato” da altra ditta, si comporta quale organizzatrice del viaggio, ossia induce il cliente in buona fede a credere che i servizi offerti facciano parte delle sue prestazioni (SJZ 1983, 341, n. 57).
Il contratto di organizzazione di viaggio è unanimemente definito contratto sui generis o misto, in quanto riunisce gli elementi costitutivi di diversi tipi di contratto, in particolare quelli dell’appalto e del mandato (Dallèves, Le contrat de voyage in Mémoires publiés par la Faculté de droit de Genève, 1975, p. 9; SJ 1982 577 segg.; Stauder, op.cit., p. 419-421; Schluep, in Comm. di Basilea, Einleitung vor art. 184, n. 364; Girsberger, op.cit., p. 35).
La tipizzazione del rapporto giuridico, a sapere se trattasi di sola intermediazione o di organizzazione di viaggio, dipende dalle peculiarità del caso concreto esaminate dal punto di vista del cliente e non dell’agenzia (DTF 115 II 474, 111 II 270).
Nella concreta fattispecie, contrariamente alle conclusioni del primo giudice, il contratto di viaggio concluso tra le parti non può essere definito quale contratto di organizzazione di viaggio non essendone dati i presupposti.
E’ infatti incontestato che il soggiorno di vacanze in __________, comprendente il viaggio, il vitto e l’alloggio, è stato scelto dagli istanti sulla base di un catalogo della __________ cfr. interrogatorio formale __________ e __________), altrettanto incontestato è che tutta la documentazione relativa al viaggio, in particolare le condizioni generali (doc. 4), le informazioni indispensabili sul viaggio (doc. 9) e i biglietti aerei (doc. 6), è stata allestita dall’agenzia italiana e non dalla convenuta. Del pari la conferma d’ordine (doc. 3) menziona l’accettazione da parte del cliente delle condizioni generali dell’organizzatore __________ e non di __________.
Da questi elementi, non contestati dagli istanti, si deve dedurre che la convenuta non ha offerto un suo prodotto - quindi non ha agito quale organizzatrice del viaggio scelto dagli istanti - ma si è limitata a fungere da intermediaria tra gli istanti e l’organizza-trice __________.
Per potersi determinare sull’esistenza di un’eventuale violazione dei doveri della mandataria, occorre preliminarmente definire con precisione quello che era il contenuto del mandato conferitole.
Nel caso di specie, gli istanti si sono rivolti alla convenuta chiedendole di espletare le formalità necessarie per permettere loro di effettuare il soggiorno di vacanze scelto sulla base dell’offerta della __________. In altre parole, compito della convenuta era quello di fare tutto quanto necessario al perfezionamento del contratto principale concluso, per suo tramite, tra gli istanti e la __________ Mentre è pacifico che le indicazioni fornite dalla convenuta circa i documenti di legittimazione necessari per l’entrata in __________ erano esatte - ancorché divergenti dal contenuto delle condizioni generali proposte dall’organizzatrice del viaggio per cui ci si potrebbe chiedere se la convenuta non debba per questo solo fatto assumersi la responsabilità di una modifica delle stesse - controversa è la questione di sapere se l’impossibilità di imbarco degli istanti, frutto di una disinforma-zione della corrispondente __________ presente all’aeroporto della __________ ____________________ sia riconducibile a una violazione dell’obbligo di diligenza da parte del mandatario (Fellmann, Berner Kommentar, n. 328-330 ad art. 398 CO). In altre parole occorre verificare se la convenuta, alla quale non può essere rimproverata direttamente nessuna negligenza, sia in qualche modo responsabile per gli errori commessi dalla dipendente dell’agenzia che ha organizzato il viaggio da lei proposto agli istanti. Su questo punto, la conclusione del primo giudice che ha ammesso una responsabilità della convenuta, ancorché opinabile, non è arbitraria.
Infatti, l’agenzia che, a titolo professionale quindi oneroso, favorisce la conclusione di un contratto di viaggio quale intermediaria, deve quantomeno assicurarsi della serietà e preparazione professionale del partner contrattuale che propone al viaggiatore (Stauder, op.cit., p. 416). In concreto, ritenuto che il catalogo della __________, sulla base del quale è avvenuta la scelta degli istanti, menziona a chiare lettere la necessità di essere in possesso del passaporto in difetto del quale la fornitrice del viaggio non si assume nessuna responsabilità per eventuali impossibilità di imbarco, ben si poteva pretendere dalla convenuta che ella avesse ad assicurarsi, prima della partenza degli istanti, che la __________ fosse a conoscenza delle disposizioni doganali applicabili ai cittadini svizzeri.
La negligenza della convenuta si esplicita proprio nella mancata verifica presso la fornitrice del viaggio proposto agli istanti della conoscenza di queste prescrizioni doganali le quali, fossero state note alla responsabile della __________ presente all’aeroporto (cfr. deposizione __________), avrebbero sicuramente permesso la partenza degli istanti.
Alla luce di quanto sopra esposto, nella decisione pretorile che ha accolto la pretesa di risarcimento danni formulata dagli istanti - non contestata nel suo quantum dalla convenuta
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 20 settembre 1995 __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.-
b) spese fr. 50.-
fr. 350.-
già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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