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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1996.88
Data decisione, Autorità:
20.08.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00087
Lugano
25 settembre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 12 luglio 1996 presentato da
contro
la
sentenza 27 giugno 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2 nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 19 settembre 1995 da
con
la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6’975.- oltre accessori nonchè
il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE __________dell’UE di
Lugano, domande che il primo giudice ha accolto limitatamente all’importo di
fr. 6’255.- oltre interessi del 5 % dall’8 settembre 1995,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro la sentenza 27
giugno 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2 con la quale, in
parziale accoglimento dell’istanza promossa dal__________ __________, è stato
condannato a versare a quest’ultimo l’importo di fr. 6’255.- oltre accessori
a saldo di due fatture emesse per cure ospedaliere prestate a favore del
defunto padre ____________________
che
con osservazioni 25 luglio 1996 la controparte ribadisce il benfondato della
sua pretesa;
che
con scritto 30 agosto 1996 il ricorrente ha comunicato a questa Camera di voler
ritirare il ricorso avendo raggiunto con la controparte un accordo extra
giudiziale al fine di liquidare la vertenza che lo oppone a quest’ultima;
che
così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale per desistenza
del ricorrente (art. 352 cpv. 1 CPC);
che dovendo considerare il
desistente alla stregua di un soccombente (Cocchi/Trezzini, CPC
annotato, n. 10 ad art. 148 CPC), allo stesso devono essere caricate le spese
del presente giudizio;
che alla controparte non
vengono riconosciute ripetibili di questa sede, peraltro neppure richieste,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 12 luglio 1996 __________ è stralciato dai ruoli.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico
del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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