AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.85
Data decisione, Autorità: 07.01.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00085
Lugano 7 gennaio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 giugno 1996 presentato nella forma dell’appello da
contro
la sentenza 14 giugno 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 19 marzo 1996 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta
dalla convenuta al PE no. __________dell’UEF di Locarno, domanda accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 19 marzo 1996 __________ ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 6’005.75 oltre accessori a saldo di fatture emesse per la fornitura di prodotti alla convenuta;
che a valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto il “piano di rientro” allegato allo scritto 29 aprile 1995 con il quale la convenuta proponeva la liquidazione delle pretese avversarie, per complessivi fr. 23’619.70, con pagamenti rateali di fr. 4’723.95 cadauno (l’ultimo dei quali era previsto per il 15 settembre 1995), pagamenti ai quali ha solo in parte fatto fronte da qui lo scoperto di fr. 6’005.75 oggetto della presente procedura di incasso;
che la convenuta, rappresentata al contradditorio da __________, ha contestato l’ammontare della pretesa avversaria in quanto non terrebbe conto di note di credito a suo favore; lamenta inoltre il mancato rispetto da parte dell’istante di accordi intercorsi tra le parti in merito al ritiro di merce presso la convenuta;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nella proposta di liquidazione allegata allo scritto 29 aprile 1995 della convenuta, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame, che deve essere
trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver violato il diritto procedurale per non aver accertato la carenza di poteri di rappresentanza di __________ nei confronti della società e di aver erroneamente applicato l’art. 82 LEF attribuendo alla documentazione agli atti la qualifica di valido riconoscimento di debito, ancorchè sottoscritta dal medesimo __________;
che al ricorso, al quale la controparte non ha presentato osservazioni, è stato concesso effetto sospensivo con decreto 10 luglio 1996 del presidente di questa Camera;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a);
che la contestazione secondo la quale __________ difetterebbe della legittimazione a rappresentare in giudizio la convenuta non essendone organo di fatto o di diritto e non trattandosi neppure di un rappresentante legale ai sensi dell’art. 64 CPC, non può essere condivisa;
che la legittimazione del rappresentante è un presupposto processuale che il giudice deve esaminare d’ufficio, in caso di dubbio (art. 97 cifra 4 CPC);
che trattandosi di una persona giuridica, secondo la giurisprudenza sorta nell’ambito dell’art. 64 cpv. 1 CPC questa agisce per mezzo dei suoi organi, ossia i membri del consiglio d’amministrazione (organi formali), oppure per mezzo di coloro che di fatto partecipano in maniera determinante alla formazione della volontà sociale (organi di fatto) (I CCA 19.8.1996 in re B. AG c/ A. e llcc.; DTF 117 II 571 consid. 3);
che nel caso concreto, dalle risultanze istruttorie non è emerso alcun indizio che avrebbe dovuto indurre il pretore a dubitare della legittimazione di __________ a rappresentare la convenuta nell’ambito della procedura di rigetto dell’oppo-sizione, tanto più che questi è pure firmatario dello scritto 29 aprile 1995 di cui si dirà in seguito;
che la censura ricorsuale secondo la quale il piano di rientro allegato allo scritto 29 aprile 1995 non costituisce valido riconoscimento di debito poichè sottoscritto da persona non autorizzata a vincolare la società, non può essere ritenuta in quanto tardiva;
che infatti l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni, di modo che la contestazione del riconoscimento di debito in quanto tale andava sollevata dinanzi al primo giudice;
che va in ogni caso rilevato che il giudice del rigetto è tenuto a verificare, d’ufficio e in ogni stadio di causa, se la documenta-zione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito, ossia se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore ed il credito risultanti dai documenti prodotti (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA; Panchau/Caprez, op. cit., § 20), mentre non gli compete, salvo esplicita contestazione in tal senso, l’obbligo di verificare presso il Registro di commercio se chi ha sottoscritto il riconoscimento di debito era autorizzato a vincolare la società oppure no;
che al proposito va pure rilevato come mai prima d’ora la convenuta, alla quale è stata notificata l’istanza e copia dello scritto in discussione, abbia sollevato contestazioni in merito alla facoltà per __________ di sottoscrivere proposte di liquidazione come quella che ci occupa;
che quindi il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto;
che alla controparte che non ha formulato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso 28 giugno 1996 __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 250.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster