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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.148
Data decisione, Autorità: 20.08.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00148
Lugano 20 agosto 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 settembre 1995 presentato da
__________ patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 4 settembre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, nella causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro promossa con istanza 23 febbraio 1993 da
__________ patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’806.70 oltre accessori, nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 23 febbraio 1993 __________, che ha effettivamente terminato la sua attività lavorativa presso la ditta __________ il 10 luglio 1992, usufruendo -fino a fine mese- delle vacanze residue di sua spettanza, ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 7’806.70 quale corrispettivo del salario dovutogli per il mese di luglio 1992 e la tredicesima mensilità pro rata temporis. L’istante osserva che la disdetta anticipata del contratto è stata accettata dalla datrice di lavoro e per essa dal suo direttore __________.
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria ribadendo la mancata osservanza da parte del lavoratore del termine legale di disdetta, nonché il mancato consenso alla rescissione anticipata del contatto, consenso che peraltro solo l’amministratore unico __________ avrebbe potuto dare e non il direttore __________, non legittimato a rappresentarla. Essa oppone in compensazione alla pretesa dell’istante il danno da questi cagionatole per aver abbandonato anzi tempo il posto di lavoro, e per aver contribuito alla creazione della ditta __________ - presso la quale è andato a lavorare - che svolge attività a lei concorrenziali.
Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto che il direttore della convenuta __________ era legittimato a rappresentarla e vincolarla nelle questioni relative alle assunzioni e licenziamenti del personale, ha concluso all’accordo delle parti circa lo scioglimento anticipato del contratto per il 31 luglio 1992. Non avendo la convenuta provato di aver subito dei danni a dipendenza dell’agire dell’istante, il pretore ha respinto le pretese risarcitorie da questa formulate accogliendo integral-mente l’istanza.
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 22 settembre 1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e), g) e f) dell’art. 327 CPC. La ricorrente rimprovera essenzialmente al primo giudice di aver violato il suo diritto di essere sentita per non essersi pronunciato sulla domanda di risarcimento danni da lei formulata in relazione alla violazione da parte del lavoratore del suo dovere di diligenza e fedeltà sancito dall’art. 321a CO, violazione concretizzatasi con la creazione della ditta __________ che svolge attività concorrenziali utilizzando ricette appartenenti alla convenuta e illecitamente sottratte dall’istante. In particolare, il primo giudice non avrebbe operato correttamente il richiamo di un incarto da altra Camera di questo tribunale.
Con osservazioni 6 ottobre 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
Il diritto di essere sentito delle parti comprende infatti, oltre alla facoltà di esprimersi prima che una decisione sia presa, anche quella di indicare prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di parte-cipare alla loro assunzione e di determinarsi al loro proposito (DTF 117 Ia 268 consid. 4b; 116 Ia 99 consid. b, 115 Ia 11 consid. b). In linea di principio, il giudice deve assumere le prove offerte tempestivamente e nelle forme prescritte dal diritto processuale (DTF 106 Ia 162 segg.). Tuttavia, egli può rinunciare a quei mezzi probatori il cui presumibile risultato non porterebbe nuovi chiarimenti (DTF 115 Ia 11 seg. consid. 2a e b).
In realtà il richiamo di documenti o di incarti da pubbliche autorità, previsto all’art. 215 CPC, dev’essere eseguito dal giudice in modo tale che le parti e il giudice stesso vengano a conoscenza del contenuto di quegli atti alla stessa stregua di ogni altra risultanza istruttoria: trattandosi di un incarto corrispondente a un’altra vertenza, pendente davanti ad altro giudice, si può considerare che il richiamo debba permetterne la consultazione al momento del dibattimento finale o, almeno, in vista dell’inoltro delle conclusioni di causa.
Nel caso concreto, non risulta con chiarezza quando l’incarto richiamato (dalla Seconda Camera civile -n.2596- in re B.L.e llcc. c/ B.A. e llcc.) sia stato a disposizione del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, ma tant’è: infatti, le risultanze di quella vertenza, alla data del dibattimento finale della presente causa -così come verificate da questa Camera- non sono atte a comprovare il credito che __________ vanta in questa sede nei confronti di __________. La negligenza imputata al pretore non ha pertanto rilevanza ai fini del ricorso in esame.
In particolare dall’incarto richiamato risulta che l’istante è divenuto azionista della società __________, presso la quale si è trasferito, dopo aver lasciato la società ricorrente: ma ciò risale al 9 settembre 1992, quando egli già era attivo presso la nuova datrice di lavoro. Risulta anche che egli, presso la ricorrente, fungesse da capo fabbrica e che egli sapesse effettuare le preparazioni industriali dei singoli prodotti (dispersione e prodotti analoghi): non risulta per contro che la natura delle sue conoscenze rappresentasse un segreto tale da imporgli, anche dopo la fine del rapporto di lavoro, un particolare obbligo di fedeltà, così come prevede l’art. 321a cpv. 4 CO). Lo indica la sua scarsa formazione scolastica e professionale, ma anche l’apparente semplicità delle operazioni di preparazione, basata sull’esecuzione diligente di miscelatura di componenti prefabbricate (teste __________ nella causa II CCA). Può darsi che l’istante, come diversi suoi colleghi di lavoro, si sia trovato -rendendosi più o meno conto della complessità della situazione- coinvolto nella lite sorta fra i fratelli __________, ma, per quanto finora risulta dagli atti di quel processo, il suo ruolo sembra essere tutt’altro che determinante. Né si può sostenere, sui pochi elementi a disposizione, che egli
Non torna conto pertanto di esaminare se la convenuta avrebbe
potuto formulare correttamente la pretesa di compensazione già in sede di contraddittorio e non soltanto in sede di discussione finale.
In sede conclusionale la convenuta ha chiesto al pretore di sospendere la procedura nell’attesa che venisse decisa la causa pendente dinanzi alla II CCA: all’istanza il pretore non ha dato seguito. Il rilievo che ne fa la ricorrente in questa sede non vuol essere impegnativo ai fini del ricorso. Comunque, va rilevato che l’art. 107 CPC riconosce al giudice un ampio potere di apprezzamento sulla necessità e opportunità di sospensione del processo in corso (Cocchi/Trezzini, op. cit, ad art. 107, n. 6).
Il titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC, secondo il quale una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove, è stato semplicemente richiamato dalla ricorrente che non ha però evidenziato in che cosa consisterebbe il preteso arbitrio o la pretesa violazione di norme di diritto. In particolare non è oggetto del ricorso il tema centrale della disputa di prima sede, ovvero la validità dell’atteggiamento tenuto dal direttore __________ di fronte alla disdetta dell’istante, a dipendenza dei suoi poteri nell’ambito della ditta convenuta.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessuno dei titoli di cassazione invocati, deve essere respinto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 19 settembre 1995 __________ è respinto.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
La __________ è tenuta a rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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