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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.84
Data decisione, Autorità: 07.02.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00084
Lugano 7 febbraio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 luglio 1996 presentato da
contro
la sentenza 20 giugno 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 26 marzo 1996 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta
dal convenuto al PE no. __________dell’UEF di Locarno, domanda accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 26 marzo 1996 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 5’000.- oltre accessori;
che a valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto il pre-contratto di divisione ereditaria e scioglimento di ditta collettiva 7 maggio 1990 (doc. A) e la convenzione 23 agosto 1991 (doc. B), sottoscritti tra il convenuto e il fratello __________ ai fini della liquidazione delle rispettive interessenze dell’eredità relitta dei loro defunti genitori;
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria asserendo di non aver mai ricevuto una fattura per l’importo posto in esecuzione, che in ogni caso contesta di dover pagare non avendo il fratello __________ rispettato gli impegni contenuti nella convenzione sulla quale l’istante basa la sua pretesa;
che con il querelato giudizio il pretore, accertata l’esistenza di un valido riconoscimento di debito nella clausola no. 4 della convenzione doc. B e respinte in quanto infondate e improponibili nei confronti dell’istante le eccezioni sollevate dal convenuto, ha accolto l’istanza limitatamente all’importo di fr. 5’000.- oltre interessi del 5% dall’8 marzo 1996;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento; il ricorrente rimprovera al pretore di aver erroneamente concluso all’esistenza di un valido riconoscimento di debito nella clausola no. 4 della convenzione di cui al doc. B nonostante l’impegno di pagamento nella stessa contenuto sia stato assunto nei confronti del fratello __________ e non nei confronti dell’istante, e nonostante si trattasse di un impegno soggetto a condizione il cui realizzarsi non è stato provato;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il suo gravame, una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;
che secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;
che nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore ed il credito risultanti dai documenti prodotti (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 20);
.
che legittimato a chiedere il rigetto dell’opposizione è colui al quale il titolo conferisce il potere di esigere la prestazione, indipendentemente dalla causa dell’impegno assunto nei suoi confronti e dalla sua eventuale partecipazione all’atto sottoscritto dal debitore (Panchaud/Caprez, op.cit., § 17, n. 18);
che quindi, è irrilevante ai fini del rigetto dell’opposizione il fatto che l’impegno di pagamento sia contenuto in un contratto al quale il procedente non abbia partecipato, determinante essendo unicamente l’esistenza di una dichiarazione, chiara e univoca, con la quale il debitore riconosca di dovere a una determinata persona (controparte o terzo) un determinato importo, poco importa a che titolo;
che, nel caso concreto, il ricorrente -a buona ragione- censura il valore conferito dal primo giudice alla clausola n. 4 della convenzione doc. B;
che infatti, la stessa è inequivocabilmente intesa a stabilire la ripartizione delle spese di divisione tra i fratelli __________, mentre la somma di fr. 5’000.- è definita come limite di “partecipazione” di __________ alle pretese dell’avv. __________, non invece come riconoscimento di debito nei confronti di quest’ultimo;
che l’istante, avvalendosi della cessione di credito operata -per lo stesso importo e per la stessa causa- da __________ in suo favore (doc. D), intende considerare titolo idoneo all’applicazione dell’art. 82 LEF la combinazione della clausola contestata con la cessione di credito: ciò che sarebbe senz’altro praticabile (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schw. Recht, 1984, Vol. I, p. 259; Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 151-152);
che tuttavia ciò non basta ancora per poter ammettere il rigetto provvisorio dell’opposizione poiché l’istante non è stato in grado di dimostrare l’adempimento formale della condizione connessa con la liquidità del credito, ossia di vantare delle pretese “per onorari, ecc.” nei confronti dei signori __________ (doc. B, punto 4);
che, per questa ragione, il ricorso per cassazione dev’essere accolto a dipendenza di un’errata applicazione dell’art. 82 LEF e di un’errata valutazione delle prove (art. 327 lett. g CPC);
richiamati per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 4 luglio 1996 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 20 giugno 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
L’istanza è respinta.
Le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 130.-, da anticipare dall’istante, restano a suo carico, con l'obbligo di versare a __________ la somma di fr. 250.- a titolo di indennità.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 300.- già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico dell’avv. __________ che verserà alla controparte fr. 200.- a titolo di indennità della sede ricorsuale.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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