AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.146
Data decisione, Autorità: 05.03.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00146
Lugano 5 marzo 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 14 settembre 1995 presentato da
contro
la sentenza 6 settembre 1995 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 10 luglio 1995 da
rappr. da __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 10 luglio 1995 la ditta __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 4’450.-, importo corrispondente alle pigioni arretrate per i mesi da giugno 1994 a gennaio 1995 per un appartamento a __________;
che a valere quale titolo di rigetto dell’opposizione l’istante ha prodotto il contratto di locazione sottoscritto il 22 ottobre 1993 con il convenuto __________ e la madre __________;
che all’udienza di contraddittorio il convenuto ha riconosciuto la pretesa avversaria limitatamente all’importo di fr. 2’600.- mentre contesta di dovere le pigioni da dicembre 1994 a gennaio 1995 avendo l’istante locato l’appartamento a terze persone dal mese di dicembre 1994, locazione che l’istante ammette unicamente a far tempo dal 1° febbraio 1995;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’esi-stenza di un valido riconoscimento di debito nel contratto di locazione al quale il convenuto non ha opposto valide eccezioni, ha accolto l’istanza limitatamente all’importo di fr. 4’400.-, pari alle pigioni arretrate per i mesi da giugno 1994 a gennaio 1995, non sussistendo per la rimanenza un riconoscimento di debito;
che con scritto 14 settembre 1995 __________ è insorto contro il predetto giudizio ribadendo quanto già espresso in sede di contraddittorio; chiede inoltre che venga indetta una nuova udienza per l’assunzione di due testi a comprova dell’occu-pazione dell’appartamento dal dicembre 1994;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato tale, deve contenere le domande di ricorso, nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;
che nella concreta fattispecie lo scritto 14 settembre 1995 di __________, con il quale si limita a riconfermare quanto già espresso in sede di contraddittorio, non adempie ai requisiti sopra menzionati, né permette di individuare motivi di cassa-zione riferibili all’art. 327 CPC;
che quand'anche fosse ricevibile, il ricorso si rivelerebbe infondato anche nel merito non avendo il convenuto comprovato o reso almeno verosimile nella procedura svoltasi in Pretura, che il rapporto di locazione con l’istante si sia effettivamente concluso alla fine di novembre 1994 con l’occupazione dell’ente locato da parte di terze persone;
che la domanda di assunzione di testimoni proposta con l’atto ricorsuale è inammissibile sia perché l’art. 322 CPC - che accorda al giudice la facoltà di ordinare d’ufficio delle prove atte a fondare il proprio convincimento - è del tutto estraneo alla natura di un giudizio di cassazione, sia perché la procedura sommaria di rigetto dell’opposizione esclude la prova testimoniale già per la prima sede (art. 387 cpv. 3 CPC);
che alla controparte che ha rinunciato a formulare osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa sede
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art, 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
Il ricorso 14 settembre 1995 __________ è nullo.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico.
Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster