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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.82
Data decisione, Autorità: 07.01.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00082
Lugano 7 gennaio 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 giugno 1996 presentato da
contro
la sentenza 6 giugno 1996 del Giudice di pace del circolo di Sonvico nella causa civile inappellabile promossa con istanza 26 aprile 1996 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 588.25 oltre accessori nonchè il
rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell’UE di Lugano,
domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Basandosi su questa transazione __________, con istanza 26 aprile 1996, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 588.25 oltre accessori quale partecipazione alle spese di sgombero della neve sulla strada oggetto del diritto di passo durante i mesi di gennaio e febbraio 1996.
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando il credito dell’istante, sia perchè non comprovato da fatture ma basato su conteggi allestiti dallo stesso, sia perchè in contrasto con la prassi in vigore da alcuni anni tra le parti secondo la quale ognuno si assumeva l’onere di spalare la neve sul tratto di strada dinanzi alle rispettive abitazioni: __________ dalla strada cantonale fino all’altezza del proprio accesso privato, __________ da quel punto fino alla sua proprietà.
Con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza per il fatto che l’istante, distanziandosi dalla prassi sino ad allora invalsa tra le parti e secondo la quale ognuna provvedeva allo sgombero di neve sul tratto di strada che la interessava, pretende il pagamento di un lavoro mai concordato con la convenuta nè sul principio nè tantomeno sulle modalità di esecuzione del medesimo (scelta della ditta, accordo sul costo dell’intervento).
Con il presente tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato l’art. 741 CC e la convenzione sottoscritta dalle parti dinanzi al Tribunale federale dai quali risulta l’impegno assunto dalla convenuta di assumere i 3/5 delle spese di manutenzione della strada.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Ora, l'esistenza di una chiave convenzionale di riparto delle spese di manutenzione della strada, non autorizza una parte a richiedere all’altra qualsiasi credito in virtù di tale accordo.
In particolare, a prescindere da ogni considerazione sulla necessità della spesa in esame o sull’opportunità di un preventivo accordo sull’intervento che parrebbe non essere avvenuto nel caso concreto, il ricorrente avrebbe almeno dovuto provare la consistenza della sua pretesa, tanto più di fronte alle contestazioni di controparte.
La decisione del giudice di pace di respingere l’istanza non è pertanto contraria al diritto sostanziale, ma semmai è conforme all’art. 8 CC, per quanto riguarda l’onere della prova.
Il ricorso, che non evidenziato nessun titolo di cassazione, deve quindi essere respinto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 21 giugno 1996 __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Sonvico
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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