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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.81
Data decisione, Autorità: 22.11.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00081
Lugano 22 novembre 1996/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 giugno 1996 presentato da
patr. dallo studio legale __________
contro
la sentenza 11 giugno 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 14 maggio 1996 da
__________ patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UEF di Locarno, emesso per l’incasso di fr. 4’350.- e accessori; domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 3’342.- oltre interessi del 5% dal 5 maggio 1996,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 14 maggio 1996 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal marito __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 4’350.- oltre accessori, corrispondente al contributo alimentare da questi dovuto alla moglie e ai figli __________ e __________ per i mesi di aprile e maggio 1996 (doc. C). A valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto il decreto supercautelare 10 aprile 1996 prolato dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nell’ambito della procedura di adozione di misure cautelari ex art. 145 CC da lei promossa nei confronti del marito, al quale è stato imposto il pagamento di un contributo alimentare mensile complessivo di fr. 2’175.- a far tempo dal 1° aprile 1996 (doc. B). Il convenuto si è opposto alla domanda di rigetto dell’opposizione sollevando l’eccezione di estinzione del debito; egli, basandosi sull’art. 87 CO, ha infatti imputato gli importi che la moglie ha prelevato dai suoi conti sugli alimenti alla stessa dovuti e oggetto della presente procedura di incasso.
Con il querelato giudizio il pretore, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo nel decreto supercautelare 10 ottobre 1994 (doc. B), ha accolto l’istanza salvo per quanto attiene all’importo di fr. 1’008.- versato direttamente dal marito al__________ __________ per il pagamento della retta scolastica del figlio __________ per i mesi di aprile e maggio 1996. Il pretore ha respinto l’eccezione di estinzione del debito sollevata dal convenuto non potendosi imputare sui contributi alimentari di spettanza dei figli e della moglie eventuali addebiti o prelievi da quest’ultima effettuati sui suoi conti prima dell’emanazione del decreto pretorile.
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 28 giugno 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare l’art. 87 CO sul quale egli fonda la sua eccezione di estinzione del debito per il fatto che la moglie ha beneficiato anticipatamente dell’importo oggetto della procedura esecutiva mediante prelevamenti e addebiti sui suoi conti bancari. Trattasi di operazioni che l’istante non ha contestato di aver effettuato e che non possono, contrariamente a quanto concluso dal pretore, essere rinviate a una futura procedura di liquidazione del regime matrimoniale vigendo tra le parti la separazione dei beni.
Con osservazioni 15 luglio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Nel caso concreto non è contestato che il decreto super-cautelare 10 aprile 1996 costituisca valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (CCC 8 settembre 1993 in re L./L.; II Corte civile TF 18 marzo 1996 consid. 1 in re S./V) e neppure è contestato che l’importo posto in esecuzione si riferisca ai contributi alimentari dovuti dal convenuto per i mesi di aprile e maggio 1996.
Controverso è per contro il fatto di sapere se il convenuto abbia o meno provato di aver estinto il suo debito per alimenti.
L’estinzione del debito può avvenire non solo mediante il pagamento della pretesa ma anche in altro modo riconosciuto dal diritto civile (Jäger, Commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1920, p. 224; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 149). L’unica condizione posta dall’art. 81 cpv. 1 LEF è che l’estinzione come tale avvenga dopo l’emanazione del titolo sul quale poggia l’esecuzione.
Nella fattispecie non solo questa condizione temporale non è data, ma neppure è stata fornita la prova del verificarsi di un caso di estinzione del debito.
Intanto l’utilizzo dei suoi conti bancari da parte della moglie nel mese di marzo 1996, è avvenuto prima che venisse emanato il decreto 10 aprile 1996, quindi prima ancora che gli venisse imposto un qualsiasi obbligo di pagamento nei confronti dell’istante.
Inoltre, il convenuto non ha reso verosimile che l’utilizzo dei suoi conti da parte della moglie sia avvenuto a titolo di anticipo sui contributi alimentari. Di nessuna rilevanza a questo proposito è la menzione sull’estratto conto 29 marzo 1996 “acc. alimenti” poichè manca la conferma dell’istante che si trattasse effettivamente di un acconto sugli alimenti in seguito decretati dal pretore. Aggiungasi che la natura medesima dei prelevamenti che il convenuto sostiene essere stati effettuati dalla moglie (acquisti merce, ecc.), esclude che si tratti di un anticipo sugli alimenti destinati a garantire il sostentamento della famiglia - indipendentemente dal regime matrimoniale vigente tra i coniugi - e per legge neppure soggetti a compensazione contro la volontà del creditore (art. 125 cifra 2 CO).
Neppure giova alla tesi difensiva del convenuto il richiamo all’art. 87 CO, disposto che propone, in difetto di una diversa pattuizione tra le parti, un ordine e delle priorità di conteggio di un pagamento effettuato da un debitore che ha più debiti scaduti nei confronti di un medesimo creditore (Leu in Comm. di Balisea, Vol. I, 1992, n. 2 ad art. 87 CO). Questa norma non è applicabile al caso di specie non essendovi prova del pagamento parziale di un debito scaduto: infatti gli alimenti controversi sono dovuti dal 1° aprile 1996 mentre l’utilizzo dei conti del convenuto da parte della moglie è avvenuto nel mese di marzo 1996.
In sostanza, quindi, la prova dell’estinzione di un debito per alimenti può essere apportata unicamente mediante la prova dell’effettivo pagamento in denaro o per compensazione, a condizione che il creditore abbia manifestato chiaramente il proprio accordo (art. 125 cifra 2 CO).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 24 giugno 1996 __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.- già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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