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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.80
Data decisione, Autorità: 19.02.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00080
Lugano 19 febbraio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17 giugno 1996 presentato da
__________ patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 11 giugno 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 9
aprile 1996 nei confronti di
__________ patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta
dalla convenuta al PE no. _________dell’UEF di Locarno, domanda respinta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
In sede di contraddittorio l’escussa si è opposta alla pretesa avversaria contestando la sussistenza agli atti di un valido riconoscimento di debito. La convenuta ha in particolare sostenuto che avendo tempestivamente disdetto il contratto di mandato sottoscritto con la __________ beneficiaria dell’importo oggetto del contratto di mutuo, la disdetta debba estendersi a quest’ultimo trattandosi di due rapporti giuridici in stretta connessione. Essa ha osservato inoltre che il contratto sottoscritto con l’istante sarebbe altresì nullo ai sensi dell’art. 11 della Legge federale sul credito al consumo (LCC), in quanto non contiene una clausola che preveda un termine di riflessione così come previsto dall’art. 8 cpv. 2 lett. h LCC. La convenuta ha eccepito pure la nullità della dichiarazione di cui al doc C non potendosi evincere se il firmatario della medesima fosse legittimato a vincolare la __________
Con il querelato giudizio il pretore ha respinto la domanda di rigetto dell’opposizione non riconoscendo al contratto di mutuo prodotto dall’istante la qualifica di valido riconoscimento di debito. A mente del primo giudice l’istante non ha fornito la prova dell’effettivo versamento alla __________ della somma mutuata, non potendo a tal fine bastare la dichiarazione di cui al doc. C, documento non equiparabile ad una ricevuta postale o ad un avviso di accredito bancario.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare per non aver ritenuto quale sufficiente mezzo di prova dell’effettivo versamento della somma mutuata alla __________, la dichiarazione sottoscritta da quest’ultima e di cui al doc. C.
Con osservazioni 8 luglio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 20). In quest’ambito, l’esame del giudice verte unicamente sulla liquidità delle prove e sulla verosimiglianza delle eccezioni sollevate, ritenuto che attraverso un giudizio sommario emanato in base a criteri d’apparenza, il giudice deve stabilire se il titolo su cui poggia l’esecuzione è idoneo per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione (Panchaud/ Caprez, op.cit., § 163).
. I contratti bilaterali giustificano di principio il rigetto provvisorio dell’opposizione a condizione che il precettante provi di aver eseguito le prestazioni dalle quali dipende l’esigibilità del suo credito (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69).
Trattandosi di un contratto di mutuo, questo costituisce riconoscimento di debito quando cumulativamente sono adempiuti i seguenti requisiti:
vi è contratto di mutuo scritto;
vi è la prova documentale (che può risultare dal contratto medesimo o da una ricevuta separata) che il mutuante ha trasferito al mutuatario il capitale pattuito;
la pretesa deve essere inoltre esigibile (cfr. CEF 19 giugno 1990 in re J./W.SA).
Pacifica è l’esigibilità del credito fatto valere in giudizio in quanto espressamente pattuita dalle parti al punto 4 del contratto (doc. A). Controversa è per contro la prova del trasferimento della somma mutuata all’avente diritto.
A tal fine l’istante ha prodotto la dichiarazione sottoscritta il 31 marzo 1995 dalla beneficiaria del mutuo __________ (doc. C). Contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, questa dichiarazione, con la quale la __________ ichiara di aver ricevuto la somma mutuata, è atta a comprovare, o almeno a rendere sufficientemente verosimile, l’adempimento del contratto da parte dell’istante, non essendo rilevante il modo in cui il versamento è stato effettuato.
Inconcludenti ai fini della verifica dell’adempimento del contratto da parte dell’istante sono le contestazioni sollevate dalla convenuta in merito all’identità del firmatario della dichiarazione doc. C e alla sua eventuale facoltà di vincolare la ____________________Le perplessità espresse dalla convenuta non sono infatti tali da inficiare la validità della dichiarazione in parola, tanto più che l'eccezione non è stata resa minimamente verosimile.
Pure sprovvista di fondamento è l’eccezione di nullità del contratto di mutuo per mancato ossequio delle norme della LCC. Quest’eccezione, sollevata dalla convenuta in sede di contraddittorio, è infondata poichè l’indicazione del termine di riflessione di cui alll’art. 8 cpv. 2 lett. h LC è facoltativa, di modo che la sua assenza non comporta, contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, la nullità del contratto.
Richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 4 gennaio 1996 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 11 giugno 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è accolta.
Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione
interposta da __________ al PE no. __________dell’UEF di
Locarno.
a carico della convenuta la quale rifonderà all’istante fr. 200.-
a titolo di ripetibili.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipate dalla ricorrente, vanno poste a carico di __________ la quale rifonderà alla ricorrente fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di
Locarno-Campagna
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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