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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.79
Data decisione, Autorità: 03.02.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00079
Lugano 3 febbraio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 giugno 1996 presentato da
__________ patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 30 maggio 1996 del Giudice di pace del circolo di Pregassona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 12 aprile 1996 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al
PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 12 aprile 1996 __________ ha convenuto in giudizio __________ fine di ottenere il rigetto dell’opposizione da questi interposta al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 995.65 oltre accessori;
che a valere quale titolo di rigetto dell’opposizione l’istante ha prodotto la dichiarazione sottoscritta dal convenuto il 9 febbraio 1995;
che con il querelato giudizio il primo giudice, attribuendo a tale dichiarazione la qualifica di valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 21 giugno 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC; il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato l’art. 82 LEF e di aver arbitrariamente valutato le prove documentali equiparando la dichiarazione 9 febbraio 1995 a un riconosci-mento di debito nonostante il suo carattere condizionato;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che lo scritto 29 aprile 1995, prodotto per la prima volta con il ricorso, deve essere estromesso dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;
che secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;
che il riconoscimento di debito deve contenere la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta a interpretazione del debitore con la quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di denaro a una determinata persona;
che nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 20);
che nella fattispecie dallo scritto 9 febbraio 1995, sul quale l’istante fonda la sua domanda, si evince che il pagamento dell’importo posto in esecuzione era subordinato al ricevimento da parte della __________ dell’avere di spettanza del convenuto nell’ambito della pratica __________;
che trattandosi di un riconoscimento di debito subordinato al verificarsi di una condizione, questo legittima il giudice a pronunciare il rigetto dell’opposizione solo se il creditore ne dimostra l’avvenuto adempimento (Panchaud/ Caprez, op.cit., § 16), ciò che in concreto l’istante non ha provato e neppure reso verosimile;
che quindi il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, con particolare riferimento all’errata applicazione dell’art. 82 LEF da parte del primo giudice, deve essere accolto;
che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 12 giugno 1996 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 30 maggio 1996 del Giudice di pace del Circolo di Pregassona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 110.- e le spese di fr. 23.70, da anticipare dall’istante, rimangono a suo carico.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipate dal ricorrente, vanno poste a carico di __________ la quale rifonderà ad __________ l’importo di fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Pregassona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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