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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2010.264
Data decisione, Autorità:
27.09.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport quale istante
Incarto n.
60.2010.264
Lugano
27 settembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
segretaria:
Alessandra Mondada,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2/16.8.2010
presentata dal
IS 1
tendente a conoscere lo
stato attuale di eventuali inchieste a carico di un milite;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
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A
carico di PI 3, il sostituto magistrato dei minorenni ha emanato una decisione
di condanna in data 9.10.2008 per aggressione avvenuta nel marzo del 2008.
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Con
la presente istanza, il Dipartimento interessato chiede di poter conoscere eventuali
procedimenti pendenti o conclusi: allega il formulario di autorizzazione al controllo.
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L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
-
Nel
presente caso, con riferimento alle norme indicate nell’istanza e ritenuto
l’accordo della persona interessata, si deve ammettere l’esistenza di un
interesse giuridico legittimo a favore del Dipartimento istante.
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L’istanza
è accolta. Copia della decisione del sostituto magistrato dei minorenni sarà
allegata alla copia della presente decisione destinata al Dipartimento istante.
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Considerati
la natura dell’istante e lo scopo della richiesta, non si prelevano tassa di
giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP e ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
-
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
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Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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