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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.133
Data decisione, Autorità: 15.07.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00133
Lugano 15 luglio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 agosto 1995 presentato da
contro
la sentenza 4 agosto 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 7 novembre 1994 nei confronti della
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’388.- oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice limitatamente all’importo di fr. 1’600.- oltre interessi del 5% dal 23 agosto 1994,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 7 novembre 1994 la __________ ha convenuto in giudizio la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’388.-, corrispondenti alle spese sostenute in relazione all’inadempimento da parte della convenuta degli impegni assunti nei suoi confronti (mancato guadagno, spese per la stesura di un contratto di esclusiva, spese telefoniche e di trasferta) e nei confronti della ditta italiana a dipendenza del mancato ritiro delle due macchine ordinate l’8 giugno 1994 (doc. N), oltre alla commissione di sua spettanza per la vendita di un autocarro della convenuta.
La convenuta ha riconosciuto all’istante unicamente il diritto alla provvigione sulla vendita del veicolo per un importo di fr.1’600.-, mentre ha contestato le ulteriori pretese;
Con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza limitatamente all’importo riconosciuto di fr. 1’600.-, non sussistendo per la differenza una prova del benfondato delle pretese dell’istante, con particolare riferimento al mancato guadagno e alle spese esposte.
Con il presente tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver fatto propria la tesi della convenuta, ossia negandole il diritto al risarcimento dei danni subiti a dipendenza delle inadempienze di quest’ultima.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
La chiusura dell’istruttoria, ancor prima che dalla menzionata comunicazione del pretore, risulta peraltro dal verbale di udienza 7 aprile 1995 e più precisamente dall’utilizzazione della locuzione “Il pretore deciderà” a chiusura del medesimo. Sottoscrivendo questo verbale, nononstante non venga indicato espressamente che l’udienza valesse anche quale dibattimento finale, se ne deve dedurre in buona fede che le parti hanno dato atto di non avere ulteriori prove da proporre ma soprattutto di non avere più nulla da dire nel processo.
Dal punto di vista procedurale l’operato del primo giudice è pertanto corretto.
In conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Komentar, n. 20 ad art. 8 CC).
Nel rispetto di questo principio, il giudice valuta poi nel modo previsto dal diritto procedurale, secondo il suo libero convincimento (art. 90 CPC), quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo e di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (DTF 84 II 33, 80 II 298; Rep 1989 440; Kummer, op.cit., n. 64 ad art. 8 CC).
In applicazione di questo principio fondamentale, competeva all’istante provare il benfondato della sua pretesa allegando la prova del credito e ancor prima quella del titolo sul quale lo stesso si fonda, ossia il preteso perfezionamento di un accordo a tenore del quale la convenuta le avrebbe conferito l’incarico, a titolo oneroso, di farle ottenere la rappresentanza in esclusiva per il Ticino dei prodotti della ditta __________ prove che l’istruttoria di causa non ha evidenziato .
Ne discende che il ricorso in esame, nel quale non è ravvisabile il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.
Alla controparte che non ha presentato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 25 agosto 1995 di __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.-
b) spese fr. 50.-
fr. 200.-
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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