AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.132
Data decisione, Autorità: 26.10.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00132
Lugano 26 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 agosto 1995 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 17 agosto 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro promossa con istanza 21 febbraio 1995 da
rappr. da __________
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 6’234.35 oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
è stata assunta alle dipendenze della __________ in qualità di addetta alla lavanderia.
Il rapporto di lavoro, che ha avuto inizio il 28 dicembre 1983, si è concluso il 7 aprile 1994 a seguito della notifica da parte della datrice di lavoro della disdetta con effetto immediato del contratto.
La controparte si è opposta alla pretesa avversaria ribadendo l’esistenza di motivi gravi atti a giustificare il licenziamento immediato, in particolare il fatto che la dipendente avrebbe tentato di impossessarsi di gioielli appartenenti a un'ospite della Casa di riposo, e di essersi fatta designare unitamente alla collega __________ quale erede universale in un contratto successorio stipulato tra i coniugi __________ nel frattempo deceduti, ciò che sarebbe contrario al Regolamento interno per il personale delle Case di riposo per anziani che vieta ai dipendenti di chiedere o ricevere doni o altri vantaggi (art. 4 cpv. 4).
Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie, ha accolto l’istanza di __________ ritenendo ingiustificato il licenziamento con effetto immediato, in assenza della prova - che competeva alla datrice di lavoro - dell’esistenza di una causa grave ai sensi dell’art. 337 CO. A mente del primo giudice i motivi addotti dalla datrice di lavoro a giustificazione della rescissione del contratto, seppur gravi in quanto avvenuti ai danni di persone anziane, non assurgono comunque alla gravità richiesta dall’art. 337 CO per giustificare il licenziamento in tronco, e ciò con particolare riferimento alla funzione dell’istante all’interno dell’istituto.
Con il presente tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie e di aver erroneamente applicato il diritto materiale non ritenendo giustificato il licenziamento in tronco della lavoratrice la quale, con il suo comportamento, avrebbe chiaramente abusato della fiducia della datrice di lavoro rendendo impossibile la continuazione del rapporto di lavoro.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
In base all’art. 337 cpv. 1 CO il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo redecere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi. Presupposto è l’esistenza di un motivo grave, cioè di un motivo che renda oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto fino al normale termine di disdetta, secondo il principio generale della buona fede (art. 337 cpv. 2 CO; DTF 111 II 245; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, N.2 ad art. 337 CO).
Dottrina e giurisprudenza assimilano ad una causa grave legittimante il licenziamento con effetto immediato la grave violazione contrattuale, rispettivamente gli atteggiamenti negligenti di minore importanza purché si manifestino in modo reiterato e nonostante precisi ammonimenti del datore di lavoro (DTF 116 II 150). Determinante è che il fatto invocato a sostegno del licenziamento in tronco abbia causato la rottura del rapporto di fiducia, elemento fondamentale di ogni rapporto di lavoro (Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, 1984, n. 191; Rep 1985 130; Decurtins, Die fristlose Entlassung, p. 27).
L’onere della prova circa le circostanze invocate a fondamento del licenziamento in tronco compete alla parte che se ne prevale. Spetta invece al giudice esaminare, secondo il suo libero apprezzamento e tenendo conto della singola fattispecie, con particolare riferimento alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, così come al genere e alla gravità delle mancanze che hanno dato luogo al provvedimento, se queste circostanze costituiscono una causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 446; Rep 1985 pag. 130). Il giudice non deve inoltre prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui che recede con effetto immediato dal contratto, bensì la situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, in BJM 1978, pag. 171 e segg.), ed esaminare se fosse o meno impensabile esigere da colui che recede dal contratto la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta (Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8 ed., 1991, pag. 464).
Già l’ampiezza di questo compito affidato al giudice riduce le possibilità d’intervento di questa Camera, a meno che - evidentemente - la conclusione del primo giudice sia manifestamente in contrasto con le risultanze dell’istruttoria considerate nel loro complesso e configuri quindi gli estremi dell’arbitrio.
Il pretore, nel suo esame della fattispecie ne ha considerato l'aspetto riprovevole, ma ha escluso una gravità tale da giustificare il licenziameno in tronco in considerazione della posizione e dell’atteggiamento della dipendente, nemmeno pienamente consapevole di aver violato il regolamento del personale.
Giudicando queste circostanze il pretore non ha ecceduto nella propria libertà di apprezzamento.
Egli infatti ha compiuto un esame completo delle circostanze, valutando l'assenza di prove dirette, ma anche le altre contrastanti prove assunte. Ha inoltre contrapposto la vulnerabilità psicologica di molti anziani, ospiti di case di riposo, alla qualifica professionale invero modesta dell'istante. Il pretore ha dedicato appropriata attenzione all'esame delle circostanze, nulla omettendo di essenziale nelle sue considerazioni. Così operando egli ha anzi implicitamente riconosciuto la delicatezza della fattispecie: la sua conclusione secondo cui, malgrado il riprovevole atteggiamento dell'istante, la continuazione del rapporto di lavoro fino al termine di disdetta ordinaria possa essere ragionevolmente pretesa, è forse opinabile, ma non è arbitraria: non contrasta cioè in misura intollerabile con il principio dell'equità.
Le censure della ricorrente sono pertinenti, ma hanno carattere palesemente appellatorio, mentre il giudizio di cassazione è limitato ai criteri più sopra esposti.
Le pretese salariali della dipendente, ritenuto che il loro ammontare non è stato contestato dalla convenuta, devono esserle riconosciute nella misura richiesta.
Alla controparte che non ha presentato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 28 agosto 1995 __________ è respinto.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster