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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.75
Data decisione, Autorità: 25.09.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00075
Lugano 25 settembre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare l’atto ricorsuale 28 maggio 1996 presentato da
contro
la sentenza 13 maggio 1996 del Giudice di pace del circolo della Magliasina nella causa civile inappellabile promossa con istanza 21 febbraio 1996 da
rappr. da __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 910.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 21 gennaio 1996 la Comunione dei comproprietari del __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 910. - a saldo delle spese condominiali rimaste insolute per il 1994;
che all’udienza del 27 marzo 1996 la convenuta ha riconosciuto la pretesa avversaria opponendo in compensazione un credito di fr. 356.40 per sue prestazioni;
che con il querelato giudizio il giudice di pace ha accolto la pretesa dell’istante, mentre non ha ritenuto comprovato il credito opposto in compensazione dalla convenuta;
che con scritto 28 maggio 1996 __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendo la trasmissione degli atti alla
Pretura per nuovo giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;
che nella fattispecie dal contenuto dello scritto 28 maggio 1996 non si evince nessuna censura nei confronti dell’operato del primo giudice di cui viene semplicemente "contestata la decisione";
che non potendosi individuare -nemmeno in via interpretativa- l'indicazione di alcun motivo d'applicazione dell'art. 327 CPC, il ricorso in esame è nullo;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
2.Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico di
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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