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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.130
Data decisione, Autorità: 28.05.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00130
Lugano 28 maggio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 agosto 1995 presentato da
patr. dallo studio legale __________
contro
la sentenza 10 agosto 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, nella causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro promossa con istanza 17 novembre 1993 nei confronti di
rappr. dal __________
con la quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 4’271.90 oltre accessori, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Le condizioni di lavoro prevedevano un impiego a tempo pieno e un salario lordo mensile di fr. 3’650.-.
Il rapporto di lavoro, che ha avuto inizio il 1° aprile 1993, si é concluso il 10 giugno 1993 a seguito della disdetta notificata dalla datrice di lavoro con lettera 27 maggio 1993 (doc. F), per l'incapacità della dipendente di assicurare lo svolgimento della sua attività lavorativa a tempo pieno così come pattuito, e ciò già a far tempo dal 6 aprile 1993 data dalla quale la dipendente ha lavorato solo al 50% causa malattia.
Rimproverando alla lavoratrice di aver dolosamente sottaciuto al momento della sua assunzione l'esistenza di questa incapacità lavorativa - il cui inizio risale al 28 gennaio 1993 come attesta il certificato medico 21 aprile 1993 (doc. E) trasmesso solo in un secondo tempo alla datrice di lavoro - quest'ultima, con istanza 16 novembre 1993, ha promosso un'azione giudiziaria tendente alla condanna della dipendente alla restituzione di fr. 4’271.90 corrispondente allo stipendio indebitamente percepito dalla lavoratrice durante la sua assenza per malattia.
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando di aver indotto l’istante a credere che ella fosse in grado di lavorare al 100 % già al momento della sua assunzione. Al contrario, sostiene che già al momento della conclusione del contratto di lavoro l'istante era a conoscenza del fatto che ella si stava sottoponendo a delle cure, e che solo in un secondo tempo sarebbe stata in grado di prestare la propria attività a tempo pieno.
Con il querelato giudizio il primo giudice, valutate le risultanze istruttorie, in particolare le deposizioni testimoniali dalle quali ha dedotto che al momento dell’assunzione della convenuta l’istante era al corrente della sua parziale incapacità lavorativa, ha respinto l’istanza non ravvedendo nell’agire della convenuta nessun comportamento contrario alle regole della buona fede.
Con il presente tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare le deposizioni del Dott. __________ e Dott. __________, dalle quali emerge che la garanzia di un impegno a tempo pieno era condizione essenziale per l’assunzione della convenuta, la quale ha dolosamente sottaciuto la sua parziale inabilità lavorativa.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
A fondamento del proprio gravame la ricorrente invoca l'arbitraria valutazione delle prove ad opera del primo giudice, con particolare riferimento alle conclusioni che questi ha dedotto dalle deposizioni dei testi dott. __________ e dott. __________ in relazione alla conoscenza o meno da parte sua della parziale incapacità lavorativa della convenuta al momento dell'assun-zione. Mentre il primo giudice ha risposto positivamente a questa questione, secondo l'insorgente una corretta interpretazione di queste testimonianze avrebbe dovuto condurre a un esito diverso, ossia al riconoscimento di un comportamento doloso da parte della convenuta per aver sottaciuto, al momento della conclusione del contratto di lavoro, di non essere pienamente abile al lavoro, circostanza questa indispensabile per la sua assunzione.
Orbene, l'interpretazione delle risultanze istruttorie fornita dalla ricorrente con il proprio gravame rappresenta semplicemente una diversa versione dei fatti a lei più favorevole, senza che ciò basti a dimostrare che quella fornita dal primo giudice sia errata o insostenibile.
A tal proposito non va dimenticato che non è compito di questa Camera mettere in discussione la valutazione di prove e testimonianze da parte del pretore effettuate secondo il suo libero apprezzamento (art. 90 CPC) soprattutto quando questa valutazione non è contraddetta da alcun atto istruttorio (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 327 n. 5).
Nella concreta fattispecie, la conclusione del primo giudice secondo la quale già al momento in cui sono intervenute le trattative che hanno condotto all'assunzione di __________, l'istante era a conoscenza del fatto che quest'ultima era solo parzialmente abile al lavoro a causa di malattia - ciò che esclude che le possa essere addebitato un qualsiasi comportamento doloso - trova il giusto riscontro nelle tavole processuali, in particolare nelle deposizioni testimoniali.
I testi dott. __________ e dott. __________, che si sono occupati per conto dell'istante dell'assunzione della convenuta, confermano infatti di essere stati a conoscenza del fatto che al momento di iniziare la sua attività presso l'istante la convenuta aveva problemi di salute, tant'è che ella si è presentata con un braccio steccato e che alla sua collega __________ è stata richiesta un'adeguata collaborazione proprio in considerazione del suo stato di salute (cfr. deposizione __________). Essi erano pure a conoscenza del fatto che la neo assunta si stava sottoponendo a un trattamento fisioterapico al termine del quale ella avrebbe iniziato a lavorare a tempo pieno. Di fatto, questa parziale incapacità lavorativa della convenuta, indipendentemente dal fatto di sapere se sia iniziata il 6 aprile 1993 come sostiene l'istante o già il primo giorno come argomenta la convenuta, si è protratta perlomeno sino al 10 giugno 1993, data per la quale le è stato notificato il licenziamento.
Ora, il fatto per l'istante di aver assunto la convenuta nonostante la sua parziale, e come visto riconosciuta incapacità lavorativa, non può nuocere a quest'ultima alla quale non può essere rimproverata la violazione di un obbligo di informazione su una circostanza nota ed accettata dalla datrice di lavoro (Rehbinder, OR 320, N. 32). L'istante non può quindi che addebitare a sé stessa il fatto di non aver chiesto maggiori ragguagli circa lo stato di salute della convenuta e il probabile perdurare dell'incapacità lavorativa (Streiff/von Känel, Arbeitsvertrag, 1992, N. 10 ad art. 320).
D’altra parte, le spiegazioni fornite sulla fattispecie dallo specialista che ha curato e operato __________ (attestato 7 aprile 1994 dott. __________: doc. 2), ne rendono ulteriormente verosimile la versione dei fatti.
A titolo abbondanziale si può rilevare che l'istante, se da un lato rimprovera alla dipendente un comportamento di una gravità tale da indurla a ritenere il contratto nullo, d'altro canto non si è neppure avvalsa dell'art. 337 CO che regola il licenziamento in tronco per cause gravi.
Alla convenuta, che non ha formulato osservazioni al gravame, non vengono riconosciute ripetibili di questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 23 agosto 1995 __________ è respinto.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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