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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.74
Data decisione, Autorità: 03.02.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00074
Lugano 3 febbraio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretario:
Petrini
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 maggio 1996 presentato da
contro
la sentenza 10 maggio 1996 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 23 febbraio 1996 da
patr. dallo studio legale __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta
dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando innanzi tutto l’esistenza di un valido riconoscimento di debito, in via subordinata sollevando l’eccezione di inadempienza del contratto da parte dell’istante alla quale oppone in compensazione un suo credito di fr. 5’998.- per danni da questa cagionatigli.
Con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nell’insieme della documentazione prodotta dall’istante, ha accolto la sua domanda di rigetto dell’opposizione non ritenendo comprovate le eccezioni sollevate dall’escussa.
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 29 maggio 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie concludendo all’esistenza di un valido riconoscimento di debito nonostante questo non sia desumibile dalla documentazione prodotta dalle parti.
Con osservazioni 28 giugno 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA). Nell’ambito di quest’accertamento egli gode di un limitato potere di cognizione, nel senso che deve limitarsi ad accertare la presenza di un chiaro e univoco riconoscimento di debito, senza dover effettuare un’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, compito quest’ultimo di spettanza del giudice ordinario (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposi-zione in Rep 1989 p. 330). In altre parole, l’esame del giudice del rigetto verte unicamente sulla liquidità delle prove e sulla verosimiglianza delle eccezioni sollevate. Attraverso un giudizio sommario, emanato in base a criteri d’apparenza, egli deve infatti solo stabilire se il titolo su cui poggia l’esecuzione è idoneo per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 163).
A questo proposito non può essere condiviso l’assunto del primo giudice secondo il quale questa verifica sarebbe già stata effettuata dalla convenuta in occasione della richiesta di uno sconto sulla fattura medesima (doc. C): semmai quel documento -come già osservato- spiega la riserva formulata dall'escusso.
Di nessun sostegno alla tesi di parte istante è la richiesta di pagamento rateale contenuta nel doc. F e l’effettivo versamento di acconti da parte della convenuta (doc. G e L). La parziale tacitazione del credito non significa ancora che il debitore abbia inteso riconoscere la pretesa avversaria nel suo ammontare complessivo, ciò a maggior ragione quando come in concreto egli subordina il pagamento a delle riserve.
Infatti, trattandosi di un riconoscimento di debito subordinato alla verifica del benfondato della pretesa di parte istante, il rigetto dell’opposizione avrebbe potuto essere concesso solo se questa verifica avesse effettivamente avuto luogo (Panchaud/ Caprez, op.cit., § 16), ciò che può almeno essere messo in serio dubbio e che basta, in sede di procedura di rigetto dell'opposizione, per escludere l'esistenza di un valido titolo ai sensi dell'art. 82 LEF.
In virtù dell'art. 327 lett. g. CPC il ricorso deve così essere accolto.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 28 maggio 1996 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 10 maggio 1996 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia in fr. 100.-, da anticipare dall’istante, è posta a carico della convenuta alla quale l’istante rifonderà l’importo di fr. 250.- a titolo di ripetibili.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.-, già anticipate dalla ricorrente, vanno poste a carico di __________ la quale rifonderà alla ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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