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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.129
Data decisione, Autorità: 04.09.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00129
Lugano 4 settembre 1996/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 agosto 1995 presentato da
patr. dall’avv__________
contro
la sentenza 5 luglio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 2 maggio 1994 da
con la quale l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 5’000.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domande accolte dal primo giudice limitatamente a fr. 4’400.- oltre accessori,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Il costo previsto per l’occupazione dell’albergo era di fr. 6’000.- di cui fr. 1’000.- sono stati versati a titolo di caparra.
Con scritto 24 gennaio 1989 le __________ comunicava la sua intenzione di annullare la prenotazione in caso di insufficiente innevamento delle piste, annullamento che è stato effettivamente confermato il 2 febbraio 1989.
Con istanza 2 maggio 1994 __________ - proprietario dell’albergo - contestata la legittimità della disdetta, ha convenuto in giudizio lo __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’000.- a saldo di quanto pattuito per l’occupazione del suo albergo. Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo di aver concluso un contratto condizionato alla presenza di un sufficiente innevamento delle piste di sci della regione di __________, circostanza questa che doveva essere nota all’istante e che di fatto non si è verificata, da qui l’inefficacia del contratto.
Con il querelato giudizio il pretore, dopo aver qualificato il contratto concluso tra le parti quale contratto innominato misto, ha ritenuto applicabili alla disdetta controversa le norme sulla locazione, in particolare l’art. 266g CO. Non intravedendo nell’insufficiente innevamento delle piste di sci un motivo grave ai sensi di questo disposto - trattandosi piuttosto di un’aspettativa delusa - il primo giudice ha ritenuto ingiustificata la disdetta. Egli ha nondimeno ridotto la pretesa dell’istante a complessivi fr. 5’400.-, deducendo dall’importo fatto valere quanto presumibilmente risparmiato per la mancata occupazione dell’albergo. Da questa somma sono stati dedotti anche fr. 1’000.--, pari alla caparra cui lo __________ ha rinunciato spontaneamente.
Con il presente tempestivo gravame lo __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento
sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale, con particolare riferimento alle norme sulla locazione, e arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie per non aver considerato l’insufficiente e comprovato innevamento delle piste di sci, condizione essenziale per il perfezionamento del contratto.
Con osservazioni 8 settembre 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
A dipendenza della componente che accomuna il contratto in esame alla locazione, la dottrina prevede l’applicazione analogica dell’art. 266g CO per la fattispecie della disdetta straordinaria del contratto: esistono motivi gravi quali presupposti della norma, quando le circostanze sono talmente mutate da parte di chi vuol disdire il contratto -senza sua colpa e imprevedibilmente- che la continuazione del rapporto non appare più sostenibile secondo criteri di buona fede (Schweizerisches Mietrecht, Comm. SVIT, art. 266g CO, n. 13). L’esistenza di questo presupposto dev’essere oggettiva e non corrispondere a supposizioni di insostenibilità soggettiva della parte (Higi P., Comm. di Zurigo, 1995, art. 266g CO, n. 31). Atta a escludere l’applicabilità della norma è la colpa propria della parte che la invoca, laddove un tipico caso di tale atteggiamento consiste nel non aver tenuto conto di circostanze negative prevedibili (Higi, op. cit., art. 266g, n. 37).
Le censure ricorsuali evidenziano l’opinabilità della decisione impugnata. Essa non può tuttavia essere cassata, né perché il giudice ha applicato analogicamente l’art. 266g CO al contratto concluso tra le parti per l’occupazione del “Massenlager” del__________, né per aver escluso l’esistenza di motivi gravi tali da legittimare l’inadempimento del contratto. Innanzitutto, in questa seconda valutazione è riconosciuta al giudice un’ampia facoltà di apprezzamento (Higi, op. cit., ibidem, n. 30); inoltre, non si può affermare che il primo giudice -in concreto- abbia fatto capo a indicazioni dottrinali fuori luogo (cfr. Schluep, op. cit., n. 337 che si riferisce a una fattispecie apparentemente identica).
In questa sede, l’associazione ricorrente sostiene anche che la natura della prestazione (occupazione di un accantonamento in vista dello svolgimento di un corso di sci), nota all’albergatore, costituiva di per sé condizione essenziale per l’adempimento del contratto, affermando che, in determinate circostanze una riserva può esistere tacitamente, ossia se la pattuizione dev’essere interpretata come finalizzata al raggiungimento di un certo scopo (“interessengerecht”; cfr. Schluep, op. cit., n. 338). La dottrina fa riferimento a questa fattispecie nell’ambito della riservazione di camere d’albergo, tuttavia un giudizio come il presente non può essere cassato per la mancanza di questa valutazione, tanto più considerato
che l’eventualità dello scarso innevamento non era imprevedibile, in particolare a dipendenza della quota relativamente bassa della stazione invernale e che l’associazione sportiva convenuta non è stata in grado di provare l’impossibilità di svolgere comunque il previsto corso di sci, ciò che avrebbe rappresentato un elemento oggettivo importante nella valutazione prospettata. È vero che la neve -nelle date previste- era scarsa (cfr. documentazione fotografica) e che la situazione verosimilmente suggeriva per molti motivi (di sicurezza in particolare) di non tenere il corso, ma è pur sempre vero -salvo prova del contrario- che un impianto di risalita era in funzione (non risulta di quanti impianti sia dotata la stazione di __________), che una scolaresca svizzero-tedesca vi ha tenuto regolarmente un campo di sci durante la stessa settimana (doc. Q) e che non può essere esclusa la possibilità di pernottare a __________, sciando su altri campi di sci della zona, meglio innevati.
Inoltre lo __________ non ha reso evidente la sussistenza di circostanze tali da dover indurre l’istante a ritenere che la prenotazione non fosse effettiva e vincolante già nel momento in cui la stessa è avvenuta poiché le parti si sarebbero limitate a concludere un precontratto.
Alla luce di quanto sopra esposto, non essendo ravvisabili nelle argomentazioni e nelle conclusioni del pretore elementi suscettibili di inverarne gli estremi del rimedio della cassazione né per quanto attiene ad un’arbitraria valutazione delle prove acquisite agli atti né -tantomeno- per quanto attiene a un’arbitraria applicazione di norme di diritto materiale o formale, il ricorso deve essere respinto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 21 agosto 1995 __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.-
b) spese fr. 50.-
fr. 300.-
già anticipate dal ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 260.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a :
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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