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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.127
Data decisione, Autorità: 15.05.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00127
Lugano 15 maggio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 agosto 1995 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 25 luglio 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 4 nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 8 febbraio 1995 da
patr. dallo studio legale __________
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 1’143.60 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo che l’istante, al momento della rescissione del contratto, aveva rinunciato al credito.
Con il querelato giudizio il pretore, accertata la fondatezza della pretesa dell’istante per mancato pagamento della pigione relativa al mese di dicembre 1990, ha accolto l’istanza non avendo la convenuta comprovato l’asserita rinuncia al credito da parte dell’istante.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice di non essersi attenuto al principio inquisitorio che regge le vertenze in materia di locazione, che nel caso concreto imponeva l’assunzione suppletoria di prove ex art. 191 CPC a dipendenza dell’impossibilità di procedere all’audizione dei testi __________ che avrebbero dovuto confermare la sua tesi.
Con osservazioni 25 agosto 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
L’art. 274 d cpv. 3 CO impone all’autorità di conciliazione
e al giudice di accertare d’ufficio i fatti e di apprezzare liberamente le prove; in quest’ambito la stessa norma impone anche alle parti di coaudiuvare l’autorità presentando tutti i documenti per la valutazione del caso. Quando l’istruttoria, pur condotta e indirizzata dall’autorità che decide miratamente alle prove dei fatti determinanti, non dovesse permettere il relativo convincimento, la parte alla quale incombeva l’onere della prova ne sopporta le conseguenze negative. Questo modo di operare, oltre a mettere le parti su di un piano di effettiva parità davanti al giudice, permette un positivo avvicinamento della verità processuale all’effettivo stato dei fatti. L’accertamento d’ufficio dei fatti comporta per il giudice la possibilità di tener conto, oltre alle allegazioni delle parti, di altri fatti determinanti; di procedere a indagini proprie diverse da quelle proposte dalle parti, nonchè di assumere all’incarto elementi probatori anche all’infuori delle strette regole procedurali (Cocchi, Aspetti procedurali del nuovo diritto di locazione in Rep 1990 p.76 e 77). Si tratta tuttavia di facoltà riservate al giudice, affinchè questi sia in grado di agire nel processo con ampi poteri senza correre il rischio di censure di tipo formale; non si tratta però di obblighi; non v’è pertanto possibilità alcuna per l’istanza superiore di stigmatizzare l’operato del giudice di prime cure quando questi non abbia fatto ricorso pieno ai propri poteri (II CCA 12 febbraio 1995 in re L./C.).
Già per questo motivo si deve concludere che non v’è motivo di cassazione a dipendenza della pretesa lesione da parte del pretore degli obblighi procedurali dipendenti dall’applicazione del principio inquisitorio. Ma la ricorrente, cui incombeva l’onere della prova, non può che rimproverare a sè stessa l’esito della lite. Se non si poteva pretendere l’indicazione in causa del recapito attuale dei testi, coniugi __________, a dipendenza del tempo trascorso dai fatti litigiosi, la ricorrente non si è poi opposta alla chiusura dell’istruttoria ed ha senz’altro partecipato al dibattimento finale del 20 luglio 1995, ben sapendo che l’unica prova a sua disposizione non aveva oggettivamente potuto essere assunta. Come non ha allora fatto capo all’art. 192 CPC (nè verosimilmente avrebbe potuto farlo), non può denunciarne ora la mancata applicazione, tanto più che non sembra in grado di indicare nemmeno quale altra prova dovesse essere assunta a sostegno dell’eccezione da lei sollevata.
La reiezione del ricorso determina il carico di spese e ripetibili a __________.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 2 agosto 1995 __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.-
b) spese fr. 50.-
fr. 150.-
già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a __________ fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 4
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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